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Accordo di separazione e di divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Dal 11 dicembre 2014 le separazioni e i divorzi possono farsi in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile. Il D.L. 132/2014, convertito in legge, ha infatti previsto la possibilità per i coniugi di presentarsi direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile competente per rendere le dichiarazioni relative all’accordo di separazione o di divorzio. 

L’accordo non può contenere riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.

Tale modalità è però applicabile solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori, anche di una sola parte, e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave (L. 104/92 art. 3). Inoltre con tale modalità la coppia non può disporre condizioni relative a trasferimenti patrimoniali.

 
Come si fa?

I due coniugi devono presentare entrambi domanda di avvio del procedimento all’Ufficiale di Stato Civile (previo appuntamento), il quale si attiverà per recuperare la documentazione dai Comuni interessati (estratti dell’atto di nascita e di matrimonio).
Quando i documenti saranno pronti verrà fissato con gli interessati un appuntamento per il rilascio delle dichiarazioni presso l’Ufficio di Stato Civile . E’ prevista la possibilità di fare presenziare all’atto anche un avvocato per parte. 

Il Comune di Cesena è competente a ricevere la dichiarazione se:

  • il matrimonio è stato celebrato a Cesena;
  • il matrimonio è stato celebrato all’estero, ma trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cesena;
  • almeno uno dei 2 coniugi è residente a Cesena.

La procedura prevede tre distinti momenti, sia nel caso di separazioni, sia nel caso di divorzi:

1) nel giorno fissato dall'appuntamento i coniugi manifestano la volontà di volersi separare/divorziare, vengono valutati i documenti e la competenza. L'ufficiale di stato civile si attiverà per recuperare gli atti originali e fisserà l'appuntamento per il primo accordo di separazione/divorzio;

2) nel giorno fissato i coniugi si presentano davanti all’ufficiale di stato civile, eventualmente accompagnati dal loro avvocato, e rendono le dichiarazioni di accordarsi per la separazione o per il divorzio. L’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni, forma un primo atto che viene iscritto nei registri di matrimonio e invita i coniugi a ricomparire nuovamente ad una certa data (non prima di 30 giorni) per confermare tale volontà;

E’ prevista la riscossione di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00 da esigere al momento della dichiarazione.

3) in un secondo momento i coniugi si ripresentano davanti all’ufficiale di stato civile e rendono le dichiarazioni di confermare l’accordo già concluso. Se i coniugi non si presentano alla data prefissata l’accordo non avrà effetti.

Anticipazione della domanda di divorzio

Con la modifica dell'art. 3 della l. n. 898/1970, la riforma riduce i tempi della separazione:

Nelle separazioni giudiziali:

  • si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • il termine decorre - come attualmente previsto - dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:

  • si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

 
Cosa Occorre?
  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità

  • Copia conforme all’originale dell’atto di separazione

    per i coniugi che si accordano per il divorzio
 
Quanto Costa?

16 euro per i diritti fissi di segreteria

 
Dove:

Piazzetta Cesenati del 1377, 1 - 47521 CESENA
Orari:
  • Da Lunedì a Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
  • Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

E' possibile prenotare solo il primo colloquio con l'ufficiale di Stato Civile per l'avvio dell'istruttoria.

In tale sede verrà concordato il giorno e l'oario per il primo accordo di separazione/divorzio

 
Via e-mail o fax:
E-mail : demografici@comune.cesena.fc.it
 
Online:
Questo servizio non è disponibile on-line
.
 
Per Informazioni:
E-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547 356235 - 0547 356111
 
Quanto Tempo Serve?

30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo

 
Responsabile
Alessandro Francioni
Settore servizi al cittadino e innovazione tecnologica
e-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547.356235
 
 

Data Ultima Modifica:
29 Giugno 2018

Data di Pubblicazione:
19 Ottobre 2015

Per contattare gli uffici comunali scrivi a facile@comune.cesena.fc.it

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