Tributi
EMERGENZA ALLUVIONALE MAGGIO 2023 - SOSPENSIONE TERMINI PAGAMENTO E ADEMPIMENTI TRIBUTARI
Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza anagrafica ovvero la sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del D.L. 61/2023 sono sospesi i termini dei versamenti e adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro l’11 dicembre 2023 (cadendo di domenica il termine del 10 dicembre 2023, così come ulteriormente prorogato dalla conversione in Legge del citato D.L. 61/23, la relativa scadenza fiscale viene posticipata al primo giorno feriale successivo).
La medesima sospensione si applica anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (ADER), dalle ingiunzioni ai sensi del R.D. 639/1910, nonché dagli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti impositori e non ancora affidati all’agente per la riscossione; in tali casi i termini riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del D.L. 61/2023, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.
Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza anagrafica ovvero la sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del D.L. 61/2023 sono sospesi i termini dei versamenti e adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro l’11 dicembre 2023 (cadendo di domenica il termine del 10 dicembre 2023, così come ulteriormente prorogato dalla conversione in Legge del citato D.L. 61/23, la relativa scadenza fiscale viene posticipata al primo giorno feriale successivo).
La medesima sospensione si applica anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (ADER), dalle ingiunzioni ai sensi del R.D. 639/1910, nonché dagli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti impositori e non ancora affidati all’agente per la riscossione; in tali casi i termini riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del D.L. 61/2023, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.
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Data Ultima Modifica:
06 Giugno 2023
Data di Pubblicazione:
07 Aprile 2016
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