Dal 11 dicembre 2014 le separazioni e i divorzi possono farsi in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile. Il D.L. 132/2014, convertito in legge, ha infatti previsto la possibilità per i coniugi di presentarsi direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile competente per rendere le dichiarazioni relative all’accordo di separazione o di divorzio.
L’accordo non può contenere riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.
Tale modalità è però applicabile solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori, anche di una sola parte, e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave (L. 104/92 art. 3). Inoltre con tale modalità la coppia non può disporre condizioni relative a trasferimenti patrimoniali.
I due coniugi devono presentare entrambi domanda di avvio del procedimento all’Ufficiale di Stato Civile (previo appuntamento), il quale si attiverà per recuperare la documentazione dai Comuni interessati (estratti dell’atto di nascita e di matrimonio).
Quando i documenti saranno pronti verrà fissato con gli interessati un appuntamento per il rilascio delle dichiarazioni presso l’Ufficio di Stato Civile . E’ prevista la possibilità di fare presenziare all’atto anche un avvocato per parte.
Il Comune di Cesena è competente a ricevere la dichiarazione se:
La procedura prevede tre distinti momenti, sia nel caso di separazioni, sia nel caso di divorzi:
1) nel giorno fissato dall'appuntamento i coniugi manifestano la volontà di volersi separare/divorziare, vengono valutati i documenti e la competenza. L'ufficiale di stato civile si attiverà per recuperare gli atti originali e fisserà l'appuntamento per il primo accordo di separazione/divorzio;
2) nel giorno fissato i coniugi si presentano davanti all’ufficiale di stato civile, eventualmente accompagnati dal loro avvocato, e rendono le dichiarazioni di accordarsi per la separazione o per il divorzio. L’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni, forma un primo atto che viene iscritto nei registri di matrimonio e invita i coniugi a ricomparire nuovamente ad una certa data (non prima di 30 giorni) per confermare tale volontà;
E’ prevista la riscossione di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00 da esigere al momento della dichiarazione.
3) in un secondo momento i coniugi si ripresentano davanti all’ufficiale di stato civile e rendono le dichiarazioni di confermare l’accordo già concluso. Se i coniugi non si presentano alla data prefissata l’accordo non avrà effetti.
Anticipazione della domanda di divorzio
Con la modifica dell'art. 3 della l. n. 898/1970, la riforma riduce i tempi della separazione:
Nelle separazioni giudiziali:
Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:
I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
Copia conforme all’originale dell’atto di separazione
per i coniugi che si accordano per il divorzio16 euro per i diritti fissi di segreteria
E' possibile prenotare solo il primo colloquio con l'ufficiale di Stato Civile per l'avvio dell'istruttoria.
In tale sede verrà concordato il giorno e l'oario per il primo accordo di separazione/divorzio
30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo