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Convivenze di fatto

La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Diritti dei conviventi:

  • gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti  dall’ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia o ricovero  diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali,  secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
  • possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
  • in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
  • diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
  • rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
  • estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
  • diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
  • possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
  • in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Per meglio definire (e rafforzare) i termini della “convivenza di fatto” i due contraenti possono regolarizzare anche gli aspetti patrimoniali con specifico “contratto di convivenza” depositato presso notaio/avvocato. 

Il “contratto di convivenza” si risolve per

  • a) accordo tra le due parti;
  • b) recesso unilaterale;
  • c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • d) morte di uno dei contraenti. 
 
Come si fa?

La convivenza di fatto può essere costituita in due maniere:

Dichiarazione presso l'ufficiale d'Anagrafe

Gli interessati devono presentare allo Sportello un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina) unitamente alle copie dei documenti di identità. 

E' possibile anche inviare il modulo compilato e sottoscritto e la copia dei documenti d'identità tramite:

  • e-mail: demografici@comune.cesena.fc.it
  • fax: 0547.356547

Contratto di convivenza

I “conviventi di fatto” possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in Comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”. Il “contratto di convivenza” in questione deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alla legge (comma 51). Ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista che abbia ricevuto il “contratto di convivenza” medesimo in forma pubblica (ovvero che ne abbia autenticato la sottoscrizione) deve trasmetterne copia al Comune di residenza entro i successivi 10 giorni per l’iscrizione in anagrafe (comma 52).

 
Cosa Occorre?
  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità

  • Residenza nel Comune di Cesena

    nella stessa abitazione
  • I conviventi non devono avere fra loro rapporti di parentela, affinità, adozione; o di matrimonio e unione civile fra di loro o con altri

 
Dove:

Piazzetta Cesenati del 1377, 1 - 47521 CESENA
Orari:
  • Da Lunedì a Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
  • Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Per questo servizio la PRENOTAZIONE è sempre OBBLIGATORIA.

 
Via e-mail o fax:
E-mail : demografici@comune.cesena.fc.it
 
Online:
Questo servizio non è disponibile on-line
.
 
Per Informazioni:
E-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547 356235 - 0547 356111
 
Quanto Tempo Serve?

Tempo allo sportello: 10 minuti

Termine: 30 giorni

 
Allegati
 
Normativa
 
Responsabile
Alessandro Francioni
Settore servizi al cittadino e innovazione tecnologica
e-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547.356235
 
 

Data Ultima Modifica:
19 Giugno 2018

Data di Pubblicazione:
21 Luglio 2016

Per contattare gli uffici comunali scrivi a facile@comune.cesena.fc.it

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