Discordanze nelle Generalità - Richiesta di correzione/rettifica/annotazione
Serve per richiedere la correzione, rettifica o la ricostruzione di un atto di Stato Civile
Come si fa?
CORREZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE
Chiunque abbia interesse a correggere gli errori materiali di scrittura in cui l’ufficiale di stato civile sia incorso nella redazione degli atti di stato civile, deve presentare istanza all’ufficiale di stato civile del luogo in cui l’atto è stato registrato. L’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto, nonché agli interessati.
L’ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’art. 262, c.1, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione.
Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.
- Istanza resa presso l'ufficio di stato civile del luogo in cui l'atto è stato registrato o istanza d'ufficio
INDICAZIONI SUL NOME
Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del regolamento Dpr 03/11/2000 n. 396, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro (es. Maria, Vittoria), può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita (e altri atti di stato civile dove compare) ed è comunicata all’ufficio anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti e le annotazioni si riferiscono, ai sensi dell’art. 6 della legge 24/12/1954 n.1228.
- Aver attribuito alla nascita (prima dell'entrata in vigore del Dpr 396 del 03/11/2000) un nome composto da più elementi anche se separati tra loro
RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE
Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di una atto distrutto o smarrito o la formazione di una atto omesso o la cancellazione di una atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento.
- Procedimento iniziato con il ricorso al Tribunale nel cui circondario è registrato l'atto da rettificarsi o presso l'ufficiale dello stato civile dove si trova l'atto da rettificare
Cosa Occorre?
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
Quanto Costa?
La presentazione della domanda è gratuita.
Dove:
Piazzetta Cesenati del 1377, 1 - 47521 CESENA
Orari:
- Da Lunedì a Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Via e-mail o fax:
Online:
Per Informazioni:
Telefono: 0547 356235 - 0547 356111
Quanto Tempo Serve?
Tempo allo sportello: 15 minuti
Termine: 30 giorni
Normativa
Responsabile
Settore servizi al cittadino e innovazione tecnologica
e-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547.356235
Data Ultima Modifica:
31 Maggio 2018
Data di Pubblicazione:
16 Ottobre 2015
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