Doveri e divieti per prevenire il rischio idrogeologico
In vigore dal 1 dicembre l'ordinanza sulla gestione dei suoli a tutela del territorio
Cosa si deve fare e cosa, invece, occorre evitare per difendere il territorio e allontanare il rischio di frane, inondazioni: a stabilirlo un'ordinanza del Sindaco, in vigore da giovedì 1 dicembre. Il provvedimento mira a contrastare il rischio idrogeologico, dando indicazioni precise sui comportamenti e iniziative da evitare e su quelli da mettere in atto per prevenire frane, smottamenti, erosione incontrollata, allagamenti, ecc.
"Fra i compiti istituzionali del Sindaco in qualità di autorità locale di protezione civile - ricorda il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi - ci sono la salvaguardia della pubblica incolumità, la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, compreso, naturalmente, quello idrogeologico. Per questo, prendendo le mosse anche dalle raccomandazioni impartite dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, dalla Provincia e dalla Prefettura di Forlì-Cesena, abbiamo deciso di prendere questo provvedimento, che delinea una serie di misure, peraltro già previste dalle diverse norme vigenti in materia. I mutamenti climatici e lo sfruttamento del suolo rendono più fragile il territorio, e le recenti alluvioni che hanno colpito le Cinque Terre, la Liguria, la Sicilia ci ammoniscono sulla necessità di dedicare la massima attenzione a questo aspetto, per evitare di dover fronteggiare situazioni analoghe".
"Gli obblighi e i divieti contenuti dall'ordinanza - aggiunge l'Assessore alla Protezione Civile Ivan Piraccini - oltre a rifarsi a norme già in vigore rispecchiano comportamenti dettati dal buon senso, a cui i contadini si sono sempre ispirati. Quindi, in realtà, non aggiungiamo nulla di nuovo, ma creiamo semplicemente una cornice unica contenente tutte le indicazioni. Da sottolineare che l'attuale ordinanza sarà in vigore fino al 31 maggio 2012, ma è quanto mai opportuno che molti dei comportamenti indicati vengano seguiti anche oltre quel termine".
Sulla base dell'ordinanza, i "proprietari e/o conduttori di immobili e terreni compresi nel territorio collinare e pedecollinare del Comune di Cesena posto a sud della via Emilia" sono chiamati ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per una corretta tenuta dei propri beni "a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità".
L'elenco delle misure da adottare è molto dettagliato e minuzioso.
Fra le prescrizioni impartite a chi possiede o si occupa di fabbricato o di un terreno vicino a una strada di uso pubblico, ci sono quelle di mantenere le scarpate a monte e valle della strada in condizioni tali da evitare smottamenti del terreno o cedimenti del corpo stradale, di realizzare e mantenere efficienti i fossi di guardia per il contenimento delle acque piovane, effettuare periodiche manutenzioni per impedire che il piano stradale possa essere invaso da terra, detriti, vegetazione, ecc.
Ancora più particolareggiato il quadro di prescrizioni per proprietari e conduttori di fondi rustici, con l'indicazione di non arare troppo profondamente (limite massimo 50 centimetri) e di mantenersi comunque ad almeno 1 metro di distanza da cigli di scarpata, opere di consolidamento, strade; di mantenere la copertura erbosa in vigne, frutteti e in tutti i terreni occupati da colture arboree o arbustive, e di prevedere siepi e filari nei terreni a colture seminate (questi accorgimenti rappresentano una protezione contro l'erosione); di predisporre adeguati sistemi di scoline e fossi per convogliare le acque e di effettuare su di essi periodiche operazioni di manutenzione, asportando il materiale depositato, mantenendo adeguate pendenze e, più in generale, pulendo scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti.
Anche nelle aree di pertinenza dei fabbricati, si dovrà organizzare la raccolta delle acque con pozzetti e canalizzazioni per evitare che si scarichino in modo incontrollato nei terreni. Inoltre, ogni scarico dovrà essere regolarmente autorizzato ai sensi del vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Forlì-Cesena";
A tutti inoltre, di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso;
Completa il quadro una serie di divieti. Non si potrà:
smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali; pulire i fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti;
rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua;
realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni.
Le sanzioni previste a carico di chi non rispetta quanto previsto nell'ordinanza possono andare da un minimo di 25 a un massimo di 500. A queste potranno aggiungersi anche le sanzioni previste da norme specifiche (codice della strada, prescrizioni di polizia forestale, norme in materia ambientale, ecc...) a seconda del tipo di violazione.
Ma attenzione: l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte: infatti, a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto stabilito dall'ordinanza entro il termine di 30 giorni dall'accertata violazione, verrà valutata l'opportunità di emanazione di specifica ordinanza contingibile ed urgente con eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art.650 del codice penale in caso di ulteriore inadempienza.
Data Ultima Modifica:
07 Ottobre 2016
Data di Pubblicazione:
05 Dicembre 2011
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