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Emergenza alluvione: le indicazioni sul trattamento fiscale delle donazioni

In relazione alle numerose donazioni di beni al Comune di Cesena per la gestione dell'alluvione, in risposta alle tante richieste sulla corretta procedura fiscale, si riporta quanto segue:

Trattamento fiscale delle cessioni gratuite di beni ad enti locali da parte di soggetti commerciali (imprese)
La procedura fiscale più corretta per le cessioni gratuite di beni ad ente locale è l'emissione di autofattura con le modalità previste dalla circolare 32/73: autofattura, singola per ciascuna cessione o globale mensile, con indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e dell'imposta ed annotazione che trattasi di "autofattura per omaggi" oppure, in alternativa, con annotazione su apposito registro degli omaggi, tenuto a norma dell'art 39 Dpr 633/72, dell'ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote il cui saldo confluisce nelle liquidazioni periodiche dell'iva.
Le cessioni gratuite di beni, se rientrano nelle tipologie previste dall'art 2 n.4 del Dpr 633/72, fatte ad enti pubblici sono esenti da iva come previsto dall'art 10 n.13 del Dpr 633/72.


Detraibilità/deducibilità delle donazioni
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche (privati) a favore delle popolazioni colpite da eventi da calamità pubblica danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% calcolata su un importo non superiore ad € 2.065,83.
Ai fini del beneficio fiscale, è necessario che le erogazioni siano eseguite per il tramite di soggetti indicati (Dpcm 20 giugno 2000) tra cui sono compresi "amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali...".
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Per i soggetti giuridici (imprese) la legge n.133 del 13/05/1999 art 27 prevede la deducibilità dal reddito d'impresa “di erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica...per il tramite di ….enti” .
Il medesimo articolo prevede inoltre che i beni ceduti gratuitamente “non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”.



 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Ultima Modifica:
08 Giugno 2023

Data di Pubblicazione:
01 Giugno 2023

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