In relazione alle numerose donazioni di beni al Comune di Cesena per la gestione dell'alluvione, in risposta alle tante richieste sulla corretta procedura fiscale, si riporta quanto segue:
Trattamento fiscale delle cessioni gratuite di beni ad enti locali da parte di soggetti commerciali (imprese)
La procedura fiscale più corretta per le cessioni gratuite di beni ad ente locale è l'emissione di autofattura con le modalità previste dalla circolare 32/73: autofattura, singola per ciascuna cessione o globale mensile, con indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e dell'imposta ed annotazione che trattasi di "autofattura per omaggi" oppure, in alternativa, con annotazione su apposito registro degli omaggi, tenuto a norma dell'art 39 Dpr 633/72, dell'ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote il cui saldo confluisce nelle liquidazioni periodiche dell'iva.
Le cessioni gratuite di beni, se rientrano nelle tipologie previste dall'art 2 n.4 del Dpr 633/72, fatte ad enti pubblici sono esenti da iva come previsto dall'art 10 n.13 del Dpr 633/72.
Detraibilità/deducibilità delle donazioni
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche (privati) a favore delle popolazioni colpite da eventi da calamità pubblica danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% calcolata su un importo non superiore ad € 2.065,83.
Ai fini del beneficio fiscale, è necessario che le erogazioni siano eseguite per il tramite di soggetti indicati (Dpcm 20 giugno 2000) tra cui sono compresi "amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali...".
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per i soggetti giuridici (imprese) la legge n.133 del 13/05/1999 art 27 prevede la deducibilità dal reddito d'impresa “di erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica...per il tramite di ….enti” .
Il medesimo articolo prevede inoltre che i beni ceduti gratuitamente “non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”.