T-red, un ulteriore pronunciamento del Tribunale di Forlì dà nuovamente ragione al Comune di Cesena
Il ricorso era già stato giudicato infondato dal Giudice di pace
Anche in questo caso, così come è avvenuto lo scorso marzo, la contravvenzione non sarà annullata. Ha pagato una sanzione che ammonta a 58,50 euro, a cui si sommano le spese legali, il motociclista che sempre nell’agosto 2020, ha oltrepassato la linea d’arresto orizzontale posta in corrispondenza dell’incrocio semaforico tra Viale Bovio e Corso Cavour, dove è stato installato uno dei T-Red presenti in città. È quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Forlì comunicata venerdì 13 maggio, e che, confermando la sentenza del Giudice di pace, respinge l’appello proposto dal motociclista nei confronti del Comune di Cesena, confermando la correttezza della sanzione e del posizionamento della linea orizzontale di arresto.
Secondo il motociclista, a cui sono stati decurtati 2 punti dalla patente di guida, il posizionamento della linea di arresto dell’intersezione stradale in oggetto sarebbe errato in quanto eccessivamente arretrato. Il ricorso è stato dapprima giudicato infondato dal Giudice di Pace e successivamente respinto dal Tribunale di Forlì con integrale conferma della sentenza appellata. Il comma 5 dell’articolo 144 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada prescrive che la linea di arresto deve essere tracciata alla distanza di un metro dal limite dell’attraversamento pedonale. Non è contestato fra le parti che la linea di arresto in questione sia posizionata ad una distanza superiore al metro dall’attraversamento pedonale. Ad avviso del Comune, tuttavia, tale misura di un metro dovrebbe essere intesa come limite di distanza minimo e non tassativo: l’interpretazione del Comune appare condivisibile. Infatti, è evidente che scopo perseguito dal legislatore con la norma in esame è quello di fissare una distanza che consenta di tutelare i pedoni sull’attraversamento pedonale, in modo che l’arresto dei veicoli avvenga in condizioni di sicurezza e senza recare intralcio al loro attraversamento o recare pericolo, esigenze che non sarebbero soddisfatte compiutamente da una linea di arresto posta troppo a ridosso dell’attraversamento pedonale.
Dall’altro canto, il comma 2 dello stesso articolo stabilisce anche che la linea di arresto deve essere tracciata in modo tale da agevolare le manovre di svolta: pertanto, l’Amministrazione, nel tracciare la linea di arresto, deve tenere conto di entrambe le esigenze, e dunque sia della distanza minima dall’attraversamento pedonale che anche dei potenziali pericoli per gli utenti della strada legati alla esecuzione di manovre di svolta da parte dei veicoli.
Data Ultima Modifica:
17 Maggio 2022
Data di Pubblicazione:
16 Maggio 2022
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