Scade il termine per il pagamento della seconda rata dell'Ici 2010
giovedì 16 dicembre 2010
Si avvicina la scadenza per il pagamento dell'Ici, l'imposta comunale sugli immobili. Entro giovedì 16 dicembre, infatti, occorre versare la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2010.
I versamenti, cumulativi per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Cesena, dovranno essere eseguiti utilizzando gli appositi bollettini disponibili presso gli uffici postali o gli sportelli Unibanca Cassa di Risparmio di Cesena, Agenzia di Cesena, piazza L. Sciascia 181 (zona ex Zuccherificio).
Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 88707187 intestato a: Corit Riscossioni Locali Spa- Comune di Cesena - FC - ICI.
E', inoltre, possibile effettuare il pagamento Ici mediante il modello F24, presso gli Istituti Bancari e gli sportelli postali.
In alternativa è possibile effettuare i versamenti mediante internet, tramite il servizio telematico, della concessionaria Corit Riscossioni Locali spa, che è responsabile del funzionamento del servizio (indirizzo internet: www.Corit.it ).
Sempre attraverso internet è possibile il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane spa. Per entrambi i servizi internet l'eventuale costo dell'operazione è a carico del contribuente.
Tutti i versamenti devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore od uguale a 49 cent., ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Per la modulistica ed ogni altra informazione sul tributo è possibile contattare gli uffici del Servizio Tributi (0547 356294/298/301 - fax 0547 356838) o consultare il sito internet comunale.
Per ulteriori informazioni, nel mese di dicembre, l'Ufficio Ici (ubicato all'ultimo piano del palazzo comunale) riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
Si ricorda che a decorrere dall'anno 2008 sono esenti dal pagamento dell'Ici l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento Ici del Comune. L'esenzione è estesa anche alle unità immobiliari (ed eventuali pertinenze con le limitazioni suddette) assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo per legge o in base al regolamento comunale. Sono escluse dall'esenzione le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 (cioè case signorili, ville e castelli)
Data Ultima Modifica:
07 Ottobre 2016
Data di Pubblicazione:
06 Dicembre 2010
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