L'Amministrazione Comunale di Cesena fa il punto sulla vicenda del ristorante i Gessi e sul 'caso verande'
L'Amministrazione comunale di Cesena interviene per fare il punto della situazione sul ristorante I Gessi, dopo la sentenza con la quale il giudice ha accolto il ricorso proposto dalla Società Al Monte. Lo fa con una nota, firmata dalla Giunta, inviata ai capigruppo, nella quale ripercorre non solo la vicenda dell'immobile di via del Monte al centro del contenzioso, ma allarga lo sguardo sul cosiddetto 'caso verande'.
E, per prima cosa, ritiene opportuno precisare subito che la delicata e difficile situazione delle "verande", ed in particolare del Ristorante i Gessi "non è stato determinato da atti compiuti da questa Giunta". Viene sottolineato, infatti, che la convenzione di cui la sentenza dei giorni scorsi ha dichiarato la nullità è stata sottoscritta fra Comune e la Soc. Al Monte nell'agosto del 2002, ovvero 11 anni fa.
Com'è noto, la convenzione conteneva una disposizione, secondo la quale la veranda andava realizzata in base al Regolamento Edilizio, che prevedeva una "autorizzazione temporanea". Ma nella sentenza dei giorni scorsi, la veranda è considerata "connessa ed essenziale" allo svolgimento dell'attività e, sulla base di questa considerazione quel contratto risulta nullo, in quanto si imperniava su un elemento di "incertezza", se non di illegittimità, ovvero la temporaneità della veranda, peraltro dimostrata anche dall'atto d'obbligo sottoscritto dai titolari, per smontarla se richiesto dal Comune. Ad ulteriore dimostrazione della propria estraneità ai quei fatti, la Giunta ricorda che l'autorizzazione temporanea della veranda del Ristorante i Gessi, era già scaduta il 18 giugno 2008, quindi un anno prima del suo insediamento.
Non solo: l'Amministrazione tiene a sottolineare di non aver alcuna responsabilità sull'intera questione "verande", e di aver semplicemente provveduto ad emanare atti obbligatori, conseguenti alle decisioni assunte dal Consiglio Comunale il 2 Aprile 2009, di abrogare l'articolo del Regolamento Edilizio, che prevedeva appunto le autorizzazioni temporanee.
"Peraltro - ricorda l'Amministrazione - si è dovuto agire anche in seguito all'indagine avviata dalla Magistratura nel Gennaio del 2009, che ha portato al sequestro di 65 pratiche precedentemente autorizzate. Da quando invece ci siamo occupati del "caso verande" abbiamo coinvolto il Consiglio Comunale, anche mediante il prezioso ausilio della Commissione Speciale, allargata alle associazioni".
Si richiama, inoltre, il fatto che, per dare risposta agli operatori coinvolti nella vicenda, sono stati programmati 2 tipi di interventi:
- la modifica/integrazione del Regolamento Edilizio,
- la Variante alle norme del PRG,
e a dicembre del 2010 entrambi i provvedimenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale.
Tali provvedimenti, hanno infatti permesso ai titolari di bar e ristoranti, che fossero o meno provvisti di verande, di conseguire in molti casi nuovi e regolari titoli edilizi.
"Appare evidente - prosegue l'Amministrazione - che, non solo questa Giunta non ha determinato alcun "caso Verande", ma semmai, al contrario, con i due provvedimenti assunti dopo che il caso era già esploso ha consentito a circa l'80% degli operatori, di continuare ad esercitare l'attività con maggiori certezze. Qualora, in malaugurata ipotesi, ne conseguissero danni al Comune di Cesena addebitabili a responsabilità di amministratori o dirigenti comunali, esso chiamerebbe gli stessi a risponderne".
Infine, l'Amministrazione fornisce i dati relativi ai contenziosi che hanno interessato il Comune di Cesena dal 2009 a oggi: complessivamente sono stati 425 i casi discussi, di cui 342 con esito favorevole al Comune e altri 24 con esito parzialmente positivo. Scendendo nel dettaglio, su 211 contenziosi di tipo amministrativo, 201 si sono conclusi a favore del Comune; sul fronte civile, su 83 contenziosi, 58 hanno avuto esito positivo per il Comune e 3 hanno avuto un esito parzialmente positivo; sul fronte tributario, su 122 casi, 77 si sono conclusi positivamente per il Comune e 21 hanno avuto un esito parzialmente positivo. Infine, in materia di lavoro, su 9 contenziosi, 6 si sono conclusi con esito positivo per il Comune.
Di seguito il testo della lettera inviata dalla Giunta ai capigruppo.
In merito alla controversia tra il Comune di Cesena e la società "I Gessi", la Giunta ritiene necessario inviarvi un quadro dettagliato dei fatti e dello stesso svolgimento della controversia legale tuttora in corso.
IL FATTO
Con avviso in data 11.6.2001, il Comune bandì una gara per l'assegnazione dell'immobile sito in via del Monte n. 1534, da adibire a ristorante, stabilendo che sarebbe stato a carico dell'aggiudicatario ogni onere e spesa, i quali, unitamente al versamento di una somma annuale, costituivano il corrispettivo per l'uso dell'immobile medesimo. Si fa presente che nel bando non vi era alcun accenno alla realizzazione di verande o simili.
I signori Stradaroli Dario, Ceccarelli Giancarlo e Lelli Eros formularono l'offerta che fu ritenuta la migliore. Nell'offerta era prevista anche la realizzazione di una struttura provvisoria denominata "veranda" che all'epoca poteva essere autorizzata solo mediante titolo edilizio provvisorio avente durata limitata.
Infatti, il Comune, nell'approvare gli elaborati proposti dagli aggiudicatari, espressamente inserì la clausola del seguente tenore: " Il concessionario dà atto che per poter procedere alla realizzazione della veranda, indicata negli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 105 del vigente Regolamento Edilizio, dovrà previamente sottoscrivere l'atto unilaterale d'obbligo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 6 del 7 gennaio 1997 e modifiche".
L'atto unilaterale, sottoscritto in data 19.6.2003, prevedeva, fra l'altro, la facoltà del Comune di richiedere la rimozione del manufatto precario in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale o per sopraggiunte nuove normative, senza che il soggetto autorizzato potesse richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. A garanzia di tale obbligo, la società costituì garanzia fideiussoria.
Il contratto di concessione in uso fu stipulato il 21.8.2002, in forma di atto pubblico e quindi previa lettura, per la durata di anni 25 con la società Al Monte s. r. l. poiché i signori Stradaroli, Ceccarelli e Lelli avevano costituito, come espressamente richiesto dal bando di gara nell'ipotesi di offerta congiunta, una organizzazione societaria.
Il contratto stabiliva che ogni onere di progettazione, di ristrutturazione, rifunzionalizzazione ed adeguamento del fabbricato fosse a carico della società Al Monte, la quale doveva, altresì, curare la manutenzione dell'area circostante, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale
In data 19.6.2003 venne rilasciata, previa sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, l'autorizzazione edilizia temporanea per l'installazione della veranda afferente il locale ristorante: l'autorizzazione aveva la durata di cinque anni ed è quindi scaduta il 19.6.2008 e non ne è mai stato chiesto il rinnovo.
In data 27.1.2005 la società Al Monte comunicò la fine dei lavori presentando istanza per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 31/2002.
Tuttavia l'istanza mancava della documentazione richiesta dalla legge e, quindi, il Comune invitò, con nota del 5.4.2005, la società Al Monte a presentare la documentazione necessaria, dando atto che, nelle more, restava sospeso il procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia. L'invito rimase senza esito.
Infine, con deliberazione n. 58 del 2 aprile 2009, il Consiglio Comunale approvò il nuovo Regolamento Edilizio ove non era più prevista la possibilità di rilascio di titoli edilizi precari e quindi il precedente articolo 13.4 venne praticamente abrogato.
A questo punto non poteva che essere avviato il procedimento per la demolizione della "veranda" del ristorante "I Gessi" .
IL CONTENZIOSO
Con ricorso notificato il 19.5.2010, la società Al Monte chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale la declaratoria di nullità o, in via subordinata, la risoluzione, della convenzione stipulata il 21.8.2002 e, in conseguenza, la condanna del Comune di Cesena al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 2.739.855,00 oltre al danno non patrimoniale da determinarsi in misura equitativa.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune tramite l'avvocatura interna. Successivamente, in data 15.12.2011, la difesa del Comune produceva n. 26 documenti a sostegno delle proprie tesi.
Seguiva il deposito di memoria difensiva in data 23.12.2011.
All'udienza pubblica del 26.1.2012 le parti (prof. Maltoni per la soc. Al Monte e avv. Ghezzi per il Comune) discutevano oralmente la causa ulteriormente argomentando in riferimento alle rispettive posizioni.
Il TAR, con sentenza n. 111 depositata il 9.2.2012, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Società Al Monte, allora, depositava, in data 21.9.2012, ricorso avanti il Tribunale di Forlì con il quale rinnovava le proprie pretese con la richiesta di una condanna in via provvisionale di euro 650.000.
Si costituiva di nuovo ritualmente in giudizio l'Avvocatura interna del Comune depositando in data 09.11.2012 e quindi nei termini e nei modi di cui all'art. 416 c.p.c. depositando memoria difensiva e numero 29 documenti. Si segnala che, pur trattandosi di controversia civile, la fattispecie trattata è regolata da speciali norme di procedura che accelerano il rito processuale. Questo spiega perché poi la decisione arriverà nel giro di un anno.
Alla prima udienza tenutasi il 19.11.2012 erano presenti i procuratori delle parti nonché il rappresentante legale della società Al Monte S.r.l. Il Giudice dava atto che il tentativo di conciliazione non aveva avuto buon esito e fissava al 23.10.2013 l'udienza per la discussione della causa concedendo altresì termine per il deposito di eventuali note difensive al 02.07.2013.
Entrambi le parti depositavano tempestivamente le suddette note. Poiché successivamente il Dirigente del Settore Patrimonio disponeva la risoluzione del contratto di concessione in uso dell'immobile a seguito dei gravi inadempimenti della ditta Al Monte, la difesa del Comune depositava in data 13.09.2013 la documentazione relativa.
All'udienza del 23.10.2013 le parti discutevano oralmente la causa (erano presenti per la ditta Al Monte il Prof. Maltoni e l'Avv. Monteleone nonché il rappresentante legale della ditta Al Monte e per il Comune di Cesena l'Avv. Ghezzi e il Geom. Berti Andrea). Terminata la discussione il Giudice fissava l'udienza del 4.11.2013 per la lettura della sentenza.
Come oramai noto, la sentenza ha dichiarato la nullità del contratto stipulato il 21.08.2002 e condannato in modo generico il Comune a risarcire il danno alla società Al Monte S.r.l. in misura da liquidarsi in separato giudizio. Ha respinto la richiesta di provvisionale di . 650.000,00.
La sentenza portante condanna generica, è sin d'ora appellabile e il Comune intende procedere in tal senso.
Come si evince dalla suddetta trattazione, il contenzioso si è svolto nell'attuale legislatura ma i fatti che lo hanno originato sono tutti risalenti ad anni precedenti.
IL C.D. " CASO VERANDE"
Questa amministrazione , fin dal suo insediamento, ha adottato atti vincolati e dovuti conseguenti all'assunzione di decisioni precedenti il suo insediamento e si è attivata da subito per risolvere la problematica relativa al "caso verande", sollevato dall'indagine della Procura della Repubblica. Infatti, Il 30 gennaio 2009 la Procura della Repubblica ha prelevato i fascicoli riguardanti 65 autorizzazioni temporanee, rilasciate per l'installazione di manufatti "provvisori" a servizio di attività di pubblico esercizio e ristorazione. Delle 65 autorizzazioni, 6 riguardavano strutture su area di proprietà pubblica e 59 su suolo privato. Presso qualche attività erano installati più manufatti "temporanei ", autorizzati con provvedimenti disgiunti.
A seguito dei sopralluoghi, è stato verificato che presso due esercizi i manufatti, seppur autorizzati, non erano mai stati installati e presso un terzo esercizio erano già stati rimossi. Le effettive situazioni da accertare erano dunque 62, rispetto alle quali, (per tutte), è stato avviato procedimento sanzionatorio. In fase di sopralluogo, in alcune situazioni è stato accertato che erano stati installati ulteriori manufatti in assenza di titolo edilizio.
In alcuni casi gli interessati hanno richiesto sanatoria o rimosso i manufatti PRIMA di ricevere l'ordine di rimozione: sono 5 i casi in cui gli interessati hanno rimosso totalmente le strutture e 4 i casi in cui hanno richiesto sanatoria, (ottenendola) in quanto gli interventi erano conformi alle norme urbanistiche già da prima della variante del PRG, approvata a dicembre 2011
Questa Amministrazione ha coinvolto fin da subito, per la soluzione di tale problema, il Consiglio Comunale, anche mediante il prezioso ausilio della commissione speciale allargata alle associazioni.
In particolare, per dare risposta agli operatori sono stati programmati due tipi di interventi:
- la modifica/integrazione del Regolamento Edilizio e del Regolamento di occupazione di suolo pubblico;
- la Variante alle norme del PRG.
A dicembre del 2010 entrambi i regolamenti sono stati modificati ed è stata adottata, dal Consiglio Comunale, la variante alle norme di P.R.G..
Appare evidente che, non solo questa Giunta non ha determinato alcun "caso Verande", ma, semmai, al contrario, con i provvedimenti assunti "dopo che il caso era già esploso", ha consentito alla maggioranza degli operatori di continuare ad esercitare l'attività con maggiori certezze. Qualora, in malaugurata ipotesi, ne conseguissero danni al Comune di Cesena addebitabili a responsabilità di amministratori o dirigenti comunali, l'Amministrazione Comunale chiamerebbe gli stessi a risponderne.
Cordiali saluti
La Giunta Comunale
Ufficio stampa
Federica Bianchi
Data Ultima Modifica:
07 Ottobre 2016
Data di Pubblicazione:
07 Novembre 2013
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