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Criteri nelle nomine effettuate dagli organi politici

il Vicesindaco risponde alla capogruppo Cesena 5 Stelle

Tutte le nomine effettuate dagli organi politici del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio), sia per quanto riguarda incarichi fiduciari di natura dirigenziale e di staff del Sindaco, sia per i  revisori dei conti e i rappresentanti dell'ente in organismi partecipati, prevedono fra i requisiti l'assenza di condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
E' questa, in estrema sintesi, la risposta fornita oggi, in apertura del Consiglio Comunale, dal Vicesindaco Carlo Battistini all'interpellanza presentata dalla capogruppo di Cesena 5 Stelle Natascia Guiduzzi in merito ai criteri di scelta per le nomine demandate ad organi politici. In particolare la consigliera Guiduzzi chiedeva se, oltre alla valutazione della professionalità, dei curricula e della capacità delle persone incaricate, viene presa in considerazione la sussistenza o meno di procedimenti penali a carico di tali persone.

Nella sua risposta, il Vicesindaco ha fatto una dettagliata panoramica dei singoli casi e delle norme che  ne disciplinano la designazione.
Per la nomina dei revisori dei conti, ha ricordato che le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità sono disciplinate dal Testo Unico degli enti locali e che l'assenza delle stesse è autocertificata dai revisori al momento di presentazione della domanda. Fra i casi di ineleggibilità vi è anche l'aver subito condanne ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. La nomina dei revisori è comunque effettuata tramite votazione del Consiglio Comunale, che in qualunque momento può richiedere la verifica di tali requisiti.

Per gli incarichi fiduciari di natura dirigenziale e di staff del Sindaco(regolati da alcuni articoli del Decreto Legge 267/2000), invece, è il settore Personale a eseguire i controlli, relativamente alla sussistenza di condanne penali in capo al personale selezionato. A seconda dei casi, ciò avviene attraverso la richiesta di autocertificazione o l'acquisizione della documentazione necessaria (certificato del casellario giudiziale):
Quanto alle nomine dei rappresentanti del Comune in organismi dallo stesso partecipati, il riferimento è la delibera approvata dal Consiglio Comunale nel luglio 2009 relativa agli "Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società di Capitali". In essa sono indicati, fra le altre cose, i requisiti richiesti e autocertificati al momento della nomina,  e fra essi ci sono:  non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva che comportano la pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;  non essere sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza; essere eleggibili alla carica di Consigliere comunale.

Quest'ultimo requisito implica l'esclusione per chiunque abbia subito condanne definitive per vari tipi di reato (fra cui associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, traffico d'armi, peculato, corruzione, ecc.).
"Infine, - ha concluso il Vicesindaco Battistini - mi sia consentito da ultimo ricordare che per il noto principio costituzionale di presunzione di innocenza a seguito dell'apertura di un procedimento penale a carico di un imputato, egli è considerato non colpevole sino a condanna definitiva ovvero sino all'esito del terzo grado di giudizio emesso dalla Corte di Cassazione".

 
 
 

Ufficio stampa
Federica Bianchi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Ultima Modifica:
07 Ottobre 2016

Data di Pubblicazione:
15 Novembre 2012

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