CONVALIDA
I modelli relativi ai documenti di accompagnamento (D.A.) dei prodotti vitivinicoli, preventivamente vidimati a secco, devono essere convalidati prima del trasporto da parte del soggetto speditore.
La validità del documento convalidato è di 2 giorni lavorativi a decorrere da quello successivo alla vidimazione.
Per il trasporto dei resi in c/deposito di prodotti vitivinicoli (da proprio/a proprio deposito) lo speditore deve sempre redigere il D.A. e la convalida deve essere effettuata presso il Comune dove avviene la partenza.
Per il trasporto di vinacce (bucce) e fecce (liquido) la convalida del D.A. non è necessaria; per il trasporto di uva la convalida è necessaria se il percorso supera i 40 chilometri; il trasporto di vino richiede sempre la convalida.
La tolleranza sulle quantità indicate nel D.A. è del 10% sul quantitativo trasportato.
Ulteriori riferimenti
Ufficio Repressione Frodi di Bologna
Via Jacopo di Paolo n.30
Tel. 051/6311605
Servizio Agricoltura – Settore Risorse patrimoniale e tributarie
Tel. 0547/356337
Orari: lunedìì 10-13; mercoledì 8-13; giovedì 14,30-17
Per la CONVALIDA lo speditore o chi da lui incaricato si presenta allo sportello munito semplicemente di D.A. vidimato e compilato in quadrupla copia.
L’ufficio verifica che nel D.A. siano stati compilati i dati essenziali per poter effettuare la convalida, che sono:
- indicazione dello speditore
- indicazione del destinatario
- data di compilazione del modello
- indicazione dei codici del prodotto (es. vino, feccia)
- quantità espressa in cifre e in lettere
- luogo, data e firma dello speditore
La convalida avviene mediante apposizione della data di convalida e del timbro dell’ufficio sui quattro fogli che compongono il modello D.A.. L’ufficio effettua e archivia la fotocopia del D.A. convalidato.
Il servizio è gratuito
Tempo allo sportello: 5 minuti
Termine: immediato. massimo 2 giorni lavorativi precedenti il trasporto