Nuove regole per la bruciatura controllata degli sfalci e dei residui di potatura di provenienza agricola
Nuove regole per la bruciatura controllata degli sfalci e dei residui di potatura di provenienza agricola nel Comune di Cesena. Le stabilisce un'ordinanza firmata giovedì 27 novembre 2014
Quali sono le modifiche in proposito?
La novità principale è la possibilità di raggruppare e bruciare in piccoli cumuli i materiali vegetali di origine agricola (paglia, sfalci e potature). In precedenza, infatti, questa tipologia di vegetazione era considerata rifiuto speciale con il conseguente assoluto divieto di combustione.
Questa nuova modalità richiede naturalmente una regolamentazione, che consiste, ad esempio, nel non superare i tre metri steri per ettaro (corrispondenti a tre metri cubi di materiale accatastato per ettaro) come quantità giornaliera di materiale da bruciare. Inoltre, tale attività deve essere effettuata sul luogo di produzione.
Evidenziamo, inoltre, altre prescrizioni previste dall'ordinanza:
- durante tutte le fasi dell'attività e fino a quando il fuoco non è spento deve essere assicurata una costante vigilanza ed è, inoltre, vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento.
- la combustione deve avvenire ad una distanza non inferiore
- i fuochi sono vietati nelle giornate ventose
- è vietato accendere fuochi a meno di 150 metri da edifici di terzi e a meno di 100 metri da strade, autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione. In ogni caso, è necessario fare attenzione che il fumo non provochi pericolo alla circolazione
- le ceneri derivanti devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
Naturalmente queste operazioni sono sempre vietate durante i periodi dichiarati dalle Regioni come di massimo rischio per gli incendi boschivi. Periodi in cui il divieto sarà disposto con apposita ordinanza del Sindaco.
Sanzioni
Il mancato rispetto delle norme contenute nell'ordinanza e alle prescrizioni sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra 25,00 ed 500,00.
Per chi brucia materiale vegetale di origine agricola o urbana insieme ad altre tipologie di rifiuti va incontro al caso di "combustione illecita di rifiuti", punito con la reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi e da 3 a 6 anni in caso di rifiuti pericolosi.
Resta il divieto di bruciare materiale vegetale di origine urbana, o comunque proveniente da parchi e aree verdi pubblici e privati. Tali rifiuti vanno smaltiti negli appositi contenitori stradali o tramite servizio su chiamata al Gestore del Servizio Rifiuti o mediante conferimento negli appositi centri di raccolta.
Data Ultima Modifica:
07 Ottobre 2016
Data di Pubblicazione:
28 Novembre 2014
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