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Valutazioni ambientali

 
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La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è disciplinata dalla Direttiva europea 92/2011 e recepita a livello nazionale, con la parte seconda del Decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”.

A livello regionale, la norma di riferimento è la Legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 che ha abrogato la precedente L.R. 9/99 e che, secondo quanto stabilito dalle norme sovraordinate, individua due principali procedure amministrative:

- la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  che può svolgersi anche come Procedimento Unico di VIA

- la Verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

Entrambe le procedure, sebbene contraddistinte da un diverso livello di complessità e di dettaglio delle analisi, hanno la finalità di valutare, in maniera preventiva, se un progetto di natura pubblica o privata produce impatti sull'ambiente.


Le ulteriori procedure disciplinate dalle norme vigenti sono lo Scoping e la Verifica preliminare.

Cosa si intende per impatto ambientale?
Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti significativi, diretti e indiretti che progetti pubblici o privati hanno sui seguenti fattori: popolazione e salute umana, biodiversità con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti (direttiva 92/43/CEE e direttiva 2009/147/CE), territorio, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori elencati.

Così come previsto dalla normativa (articoli 10, 16 e 20 della LR 4/2018), la documentazione e gli atti delle procedure in corso, così come i provvedimenti finali delle procedure concluse, sono consultabili nella sezione: Consultazione delle procedure.

 
 

 

Un'altra valutazione è la Valutazione d'incidenza, lo specifico procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato alla valutazione degli effetti delle trasformazioni del territorio sulla conservazione della biodiversità.

A tale procedimento vanno sottoposti i Piani generali o di settore, i Progetti, gli Interventi e le Attività i cui effetti ricadano sui siti di Rete Natura 2000, al fine di verificare l’eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su habitat e specie, tenuto conto degli obiettivi di conservazione.

 
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