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T-red, altri due pronunciamenti del tribunale di Forlì danno nuovamente ragione al comune di Cesena

Con questi ulteriori pronunciamenti, sono cinque gli appelli definiti a favore del Comune di Cesena in tema di T-Red, sugli ultimi due pendenti invece il giudice interverrà nel 2023. Come avvenuto lo scorso marzo, la contravvenzione non sarà annullata e pagheranno una sanzione che ammonta a 58,50 euro, a cui si sommano le spese legali, i due motociclisti che, rispettivamente, nel giugno e nell’agosto 2020 hanno oltrepassato la linea d’arresto orizzontale posta in corrispondenza degli incroci semaforici tra Viale Bovio e Corso Cavour e tra Viale Marconi e via Piemonte.

È quanto disposto dalle due sentenze del Tribunale di Forlì comunicate nella giornata odierna, venerdì 16 settembre che, in totale riforma delle precedenti sentenze del Giudice di Pace, accolgono integralmente gli appelli proposti dal Comune di Cesena nei confronti della pronuncia del Giudice di Pace, confermando la correttezza delle sanzioni, del posizionamento della linea orizzontale di arresto e della segnaletica verticale.

In questo caso, per i motociclisti, a cui sono stati decurtati 2 punti dalla patente di guida, il posizionamento della linea di arresto dell’intersezione stradale in oggetto sarebbe errato in quanto eccessivamente arretrato e la segnaletica verticale non sarebbe legittima. I ricorsi, presentati dall’avvocato Mellina, dopo essere stati accolti dal Giudice di Pace, sono stati ora respinti dal Tribunale di Forlì con integrale riforma delle sentenze appellate. Il comma 5 dell’articolo 144 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada prescrive che la linea di arresto deve essere tracciata alla distanza di un metro dal limite dell’attraversamento pedonale. Non è contestato fra le parti che la linea di arresto in questione sia posizionata ad una distanza superiore al metro dall’attraversamento pedonale. Ad avviso del Comune, tuttavia, tale misura di un metro dovrebbe essere intesa come limite di distanza minimo e non tassativo: l’interpretazione del Comune appare condivisibile. Infatti, è evidente che scopo perseguito dal legislatore con la norma in esame è quello di fissare una distanza che consenta di tutelare i pedoni sull’attraversamento pedonale, in modo che l’arresto dei veicoli avvenga in condizioni di sicurezza e senza recare intralcio al loro attraversamento o recare pericolo, esigenze che non sarebbero soddisfatte compiutamente da una linea di arresto posta troppo a ridosso dell’attraversamento pedonale.

Dall’altro canto, il comma 2 dello stesso articolo stabilisce anche che la linea di arresto deve essere tracciata in modo tale da agevolare le manovre di svolta: pertanto, l’amministrazione, nel tracciare la linea di arresto, deve tenere conto di entrambe le esigenze, e dunque sia della distanza minima dall’attraversamento pedonale che anche dei potenziali pericoli per gli utenti della strada legati alla esecuzione di manovre di svolta da parte dei veicoli. 

Risultano inoltre respinti tutti gli altri motivi di contestazione delle sanzioni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data Ultima Modifica:
19 Settembre 2022

Data di Pubblicazione:
16 Settembre 2022

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