Pagamento in misura ulteriormente ridotta del 30%: cosa cambia fino al 31 maggio 2020.
L’articolo 202 del Codice della Strada prevede che per le violazioni per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore sia ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Tuttavia, vista l’emergenza Coronavirus, l’art. 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 la riduzione del 30% si applica se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione.
La previsione ha efficacia anche nei confronti di tutti i verbali notificati a far data dal 12 marzo 2020 (e ciò in quanto il termine dei 5 giorni per il pagamento ridotto ha scadenza il 17/03/2020). La misura potrà essere estesa qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
Notifica, Pagamento e Ricorsi: la Circolare del Ministero dell’Interno.
Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 13 marzo 2020, ha chiarito che sono sospesi, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, sull’intero territorio nazionale, i termini di notifica dei verbali al Codice della Strada, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensive e per la presentazione di ricorsi (per la situazione specifica menzionata nel paragrafo precedente resta valido quanto disposto dall’articolo 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia). Significa che a qualsiasi effetto il periodo dal 10 marzo al 3 aprile non verrà conteggiato congelando la situazione come si trovava al 10 marzo.
Novità nelle modalità di notifica.
Sempre per assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, fino al 30 giugno 2020 la notifica dei verbali a domicilio è organizzata con la seguente modalità (art. 108 comma 1 del Decreto Cura-Italia): gli operatori postali procedono alla consegna della ‘busta verde’ mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro ma senza raccoglierne la firma, con successiva immissione della busta nella cassetta della corrispondenza (dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro).
La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.