Sono ESCLUSI dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:
· autoveicoli
con almeno 3 persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti oppure
con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
· autoveicoli elettrici
o ibridi dotati di motore elettrico ,
· autoveicoli
immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi
speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e
dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della
Strada.
Inoltre, le limitazioni alla circolazione NON RIGUARDANO:
a)
art.
203 co. 1 del Regolamento di Esecuzione e
Attuazione del Codice della Strada:
autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate
ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice:
- furgone
isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo
per
il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- carrozzeria
idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti
solidi urbani;
- cisterne
per il trasporto di liquidi o liquami (autospurghi)
- cisterna,
o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- telai
attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse
mobili di tipo unificato;
- telai
con selle per il trasporto di coils;
- betoniere;
- carrozzerie
destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una
particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- carrozzerie particolarmente attrezzate
per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di
normative comunitarie in proposito;
- carrozzerie speciali, a guide carrabili
e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- carrozzerie, anche ad altezza
variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- furgoni blindati per il trasporto
valori;
- altre carrozzerie riconosciute idonee
per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Direzione generale della M.C.T.C.
b)
art.
203 co. 2 del Regolamento di Esecuzione e
Attuazione del Codice della Strada:
autoveicoli classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per
uso speciale:
1. trattrici
stradali;
2. autospazzatrici;
3. autospazzaneve;
4. autopompe;
5. autoinnaffiatrici;
6. autoveicoli
attrezzi;
7. autoveicoli
scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
8. autoveicoli
gru;
9. autoveicoli
per il soccorso stradale;
10. autoveicoli con pedana o cestello
elevabile;
11. autosgranatrici;
12. autotrebbiatrici;
13. autoambulanze;
14. autofunebri;
15. autofurgoni carrozzati per trasporto
di detenuti;
16. autoveicoli per disinfezioni;
17. auto pubblicitarie e per mostre
pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri
usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
18. autoveicoli per radio, televisione,
cinema;
19. autoveicoli adibiti a spettacoli
viaggianti;
20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori
mobili;
21. autocappella;
22. auto attrezzate per irrorare i campi;
23. autosaldatrici;
24. auto con installazioni telegrafiche;
25. autoscavatrici;
26. autoperforatrici;
27. autosega;
28. autoveicoli attrezzati con gruppi
elettrogeni;
29. autopompe per calcestruzzo;
30. autoveicoli per uso abitazione;
31. autoveicoli per uso ufficio;
32. autoveicoli per uso officina;
33. autoveicoli per uso negozio;
34. autoveicoli attrezzati a laboratori
mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
35. altri autoveicoli dotati di
attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti
e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
c)
altri
veicoli ad uso speciale
1.
veicoli
di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica
sicurezza, organi di polizia e protezione civile;
2. veicoli in servizio pubblico e appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi pubblici essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, raccolta e smaltimento rifiuti e a tutela igienico ambientale);
3. veicoli
attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici,
idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, o manutenzione in
generale e per interventi di accessibilità e manutenzione all’abitazione;
4.
veicoli
di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione
del datore di lavoro o muniti di autocertificazione (vedi modello sotto allegato);
5.
veicoli
appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali
Giudiziari in servizio;
6.
veicoli
per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con
conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
7.
veicoli
a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per
disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
8. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prestazione sanitaria prenotata o resa, nonché per l'assistenza domiciliare;
9.
veicoli
di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare
con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza,
veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di
contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, veicoli
utilizzati con finalità di tipo socio-assistenziale (cooperative, onlus, case
di riposo, AVIS, ecc.);
10.
veicoli
adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico
(gas terapeutici, ecc.);
11. veicoli
che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, case di
cura, strutture socio-assistenziali, scuole, mense, cantieri;
12.
veicoli
adibiti al trasporto di stampa periodica;
13. veicoli di autoscuole muniti di logo
identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due
persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in
collegamento radio, su un altro motoveicolo;
14. veicoli di interesse storico e collezionistico,
di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,
limitatamente alle manifestazioni organizzate;
15. veicoli utilizzati dai donatori di sangue
nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la
struttura adibita al prelievo;
16. veicoli diretti agli istituti
scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili
nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di
frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita (vedi modello sotto allegato),
limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
17. veicoli appartenenti a persone il cui
ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi
dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e
regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione (vedi modello sotto allegato);
18. carri funebri e veicoli al seguito;
19. veicoli diretti alla revisione purché
muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
20. veicoli al servizio delle
manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che
accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere
autorizzate dall’Amministrazione comunale;
21. veicoli a servizio di persone
soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree
delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima,
dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale,
nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura
ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del
veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia
situata all’interno del Comune;
22. autocarri di categoria N2 e N3
(autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al
transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità
esclusa dai divieti e viceversa;
d)
deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria:
1.
veicoli
adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione
ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva
2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
2.
veicoli muniti di autorizzazione alla
circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474