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Liberiamo l'aria 2023-2024 - Deroghe alle limitazioni della circolazione

Sono ESCLUSI dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:
·       autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
·       autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
·       autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.



Inoltre, le limitazioni alla circolazione NON RIGUARDANO:

a)   art. 203 co. 1 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada: autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice:
  -     furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  -     carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
  -     cisterne per il trasporto di liquidi o liquami (autospurghi)
  -     cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
  -     telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
  -     telai con selle per il trasporto di coils;
  -     betoniere;
  -     carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
  -     carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
  -     carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
  -     carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
  -     furgoni blindati per il trasporto valori;
  -    altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

b)   art. 203 co. 2 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada: autoveicoli classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale:
  1.    trattrici stradali;
  2.    autospazzatrici;
  3.    autospazzaneve;
  4.    autopompe;
  5.    autoinnaffiatrici;
  6.    autoveicoli attrezzi;
  7.    autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
  8.    autoveicoli gru;
  9.    autoveicoli per il soccorso stradale;
 10.  autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 11.  autosgranatrici;
 12.  autotrebbiatrici;
 13.  autoambulanze;
 14.  autofunebri;
 15.  autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 16.  autoveicoli per disinfezioni;
 17.  auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 18.  autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 19.  autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 20.  autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 21.  autocappella;
 22.  auto attrezzate per irrorare i campi;
 23.  autosaldatrici;
 24.  auto con installazioni telegrafiche;
 25.  autoscavatrici;
 26.  autoperforatrici;
 27.  autosega;
 28.  autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 29.  autopompe per calcestruzzo;
 30.  autoveicoli per uso abitazione;
 31.  autoveicoli per uso ufficio;
 32.  autoveicoli per uso officina;
 33.  autoveicoli per uso negozio;
 34.  autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
 35.  altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

c)   altri veicoli ad uso speciale
 1.     veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, organi di polizia e protezione civile;
 2.     veicoli in servizio pubblico e appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi pubblici essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, raccolta e smaltimento rifiuti e a tutela igienico ambientale);
 3.      veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, o manutenzione in generale e per interventi di accessibilità e manutenzione all’abitazione; 
 4.     veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro o muniti di autocertificazione (vedi modello sotto allegato);
 5.     veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
 6.     veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
 7.     veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
 8.     veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prestazione sanitaria prenotata o resa, nonché per l'assistenza domiciliare; 
 9.     veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, veicoli utilizzati con finalità di tipo socio-assistenziale (cooperative, onlus, case di riposo, AVIS, ecc.);
 10.     veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
 11.     veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, case di cura, strutture socio-assistenziali, scuole, mense, cantieri;
 12.     veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
 13.  veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
 14.  veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
 15.  veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
 16.  veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita (vedi modello sotto allegato), limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
 17.  veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione (vedi modello sotto allegato);
 18.  carri funebri e veicoli al seguito;
 19.  veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
 20.  veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
 21.  veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
 22.  autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

d)   deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria: 
 1.     veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
 2.      veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

 
 
 
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