La vicenda che interessa il sig. Davide Fabbri, richiamata negli ultimi giorni dalla cronaca locale, a fronte di una sentenza a favore dello stesso, deve necessariamente essere inquadrata tenendo conto dell’arco temporale di svolgimento dei fatti che la caratterizzano.
Il caso in questione risale, infatti, al 2006 e la delibera con la quale ha avuto epilogo il relativo procedimento, sotto il profilo amministrativo, è datata 22.10.2013.
In tale periodo la materia oggetto della controversia era espressamente disciplinata solo per i dipendenti degli enti locali in ragione di quanto previsto dalle disposizioni del relativo CCNL. Solo successivamente il legislatore statale ha riconosciuto, con l’art. 7-bis del d.l. 78/2015, detto diritto anche in favore degli amministratori locali. L’applicazione della disciplina relativa alla tutela legale poteva, perciò, trovare applicazione nei confronti degli amministratori, solo mediante un’estensione analogica delle disposizioni previste per il personale dipendente. In tal senso peraltro è stato strutturato il relativo regolamento comunale. Per altri versi va rilevato come, in tali ipotesi, l’indirizzo della giurisprudenza contabile, nonché dello stesso Ministero dell’Interno (Ministero dell’Interno, con nota del 12 Luglio 2002 prot. 15900/10/B/I/A) ritenessero in ogni caso necessario, ai fini della sussistenza del riconoscimento del rimborso, la presenza dell’ulteriore indispensabile requisito rappresentato dalla conclusione del processo penale con sentenza di assoluzione con formula piena rimanendo quindi escluse le spese sostenute dall’amministratore se il proscioglimento è avvenuto in fase istruttoria.
Rientrando il caso di specie in tale ultima ipotesi, non si può non rilevare come un diverso atteggiamento, stante le disposizioni vigenti al momento dei fatti, avrebbe potuto comportare responsabilità di vario tipo in capo ai soggetti agenti, ivi inclusa quella erariale.
Il Segretario Comunale del Comune di Cesena
Manuela Lucia Mei