Le modalità di esecuzione e collaudo delle opere di urbanizzazione sono disciplinate dalle “Disposizioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione “ in allegato al Regolamento Edilizio.
L'interessato presenta allo Sportello unico edilizia (SUE), entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, fatte salve eventuali proroghe, la comunicazione di fine lavori e richiesta di verifica o di approvazione del collaudo, in una delle seguenti modalità:
Alla comunicazione occorre allegare:
SUE - Sportello Unico Edilizia
I controlli prevedono la verifica documentale e l’approvazione dell’atto di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione da parte del Settore Infrastrutture e Mobilità.
In caso di esito negativo dei controlli la ditta attuatrice ha l’obbligo di provvedere alle necessarie sistemazioni dando comunicazione scritta delle avvenute sistemazioni e ripristini.
Trascorso un perirodo di due anni dalla data di emissione del collaudo provvisorio o certificato di regolare e secuzione, il collaudo diventerà definitivo.