Si trasmette il testo della risposta che l’Assessore alle Politiche di qualificazione urbana Orazio Moretti ha fornito nel corso del Consiglio comunale all’interpellanza presentata dal Consigliere Marco Casali (Libera Cesena) su alcuni aspetti della Variante al PRG 2/2017 – Opere pubbliche e di pubblico interesse.
Di seguito il testo della risposta.
Risposta al Consigliere CASALI, che interpella il Sindaco per conoscere:
1. se nell’area di sedime di previsione, in riferimento alla zonizzazione citata, sussiste un vincolo di inedificabilità;
2. nel caso di esistenza del predetto vincolo, se la variante per la fattispecie in esame risulti legittima.
Così come quello precedente, anche il PRG vigente, prevede il completamento del Parco Urbano denominato Ippodromo, che va completato con la parte nord, ancora di proprietà privata.
Fin dalla sua origine, il PRG 2000, ha previsto l’acquisizione di quei terreni, attraverso 2 Piani Urbanistici Residenziali, attuabili previa cessione dei terreni destinati a parco. Mentre uno è in fase di attuazione e ha ceduto le aree, con la Variante di Salvaguardia 2014, approvata nel 2016, l’altro comparto residenziale collocato proprio dentro al Parco, è stata stralciato, destinando anche quell’area a Parco Urbano.
I proprietari di parte di quelle aree di circa 12.000 mq. (peraltro soggette ad esproprio), richiamando una loro precedente proposta, hanno comunicato la disponibilità alla cessione gratuita, a fronte della possibilità di costruire un fabbricato su una loro area in via Pontescolle, in adiacenza al tessuto già esistente e urbanizzato.
L’interesse ad acquisire gratuitamente un’altra importante porzione di area, tesa ad ampliare un parco urbano che dagli anni 80 ha ricoperto un ruolo strategico nella individuazione delle dotazioni ecologiche della città, ci ha indotto a valutare favorevolmente la proposta, in quanto si tratta di una modesta previsione insediativa (315 mq. di Sul), che consente di apportare un indubbio beneficio pubblico.
Come peraltro espressamente descritto a pag. 27 della relazione di assoggettabilità, allegata alla proposta di delibera, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, individua l’area oggetto di variante, all’interno delle zone di cui all’art. 17 comma 2 lettera c), e faccio presente, che è lo stesso ambito, nel quale era compreso il comparto residenziale (ben più ampio) eliminato con la Variante di Salvaguardia.
L’art 17 del PTCP enuncia un articolato sistema di indirizzi, direttive e prescrizioni, ed individua zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, stabilendo 3 diverse ipotesi di tutela, ma non pone vincoli di inedificabilità assoluta.
Sono infatti consentite varie categorie di interventi sul territorio anche di rilievo edilizio, compresa la possibilità - previo parere favorevole della Provincia - di modesti ampliamenti degli insediamenti esistenti.
Nel caso specifico, il paesaggio fluviale tutelato è posto ai margini del Rio Casalecchio, corso d’acqua minore affluente del Fiume Savio.
La variante urbanistica di che trattasi è in fase di adozione e sarà pertanto inviata contestualmente al deposito alla Provincia che – ai sensi dell’art. 15 della LR 47/78 - è tenuta ad esprimersi per assicurare:
a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, nonché delle zone di tutela;
d) l'osservanza delle prescrizioni in merito agli standard urbanistici;
e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza territoriale.
La Provincia è inoltre competente a valutare, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06, se il piano possa avere effetti significativi sull’ambiente, in rapporto agli interventi e/o attività da questo previste. Si ritiene pertanto che la proposta di adozione della variante non contenga elementi di illegittimità, trattandosi appunto di adozione di previsioni urbanistiche da sottoporre a specifico esame e valutazione da parte degli Enti preposti alla tutela dei vari interessi territoriali.