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Entro il 16 giugno il pagamento delle prime rate Imu e Tasi 

C’è tempo fino al 16 giugno per il versamento della prima rata Imu e della prima rata Tasi per i contribuenti tenuti a pagare questi tributi.  
Com’è noto, la scadenza non riguarda le abitazioni principali: per effetto della Legge di Stabilità 2016, infatti, per le prime case è stata cancellata anche la Tasi, così come era successo anno precedente per l’Imu.
Sole eccezioni le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, che continuano a essere soggette all’Imu 

Entrando nel dettaglio, la Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) è applicata con un’aliquota del 2,5 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) e ai fabbricati rurali ad uso strumentale con un’aliquota dell’1 per mille.  

Per quanto riguarda l’Imu sono invece applicate le seguenti aliquote:
- aliquota ordinaria dell’1,06% per fabbricati, terreni agricoli (anche incolti) ed aree fabbricabili;

- aliquota ridotta dello 0,6% per le abitazioni principali e assimilate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Iacp, a meno che non si tratti di alloggi sociali esenti dall’imposta; per queste categorie è prevista una detrazione di 200 euro

- aliquota ridotta dell’0,86% per agli immobili affittati come abitazioni principali, secondo l’apposito contratto agevolato, e per quelli locati a studenti universitari, secondo l’apposito contratto transitorio;

- aliquota ridotta dell’076% per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1^ grado che la utilizzano quale abitazione principale, purché ne abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica, e per immobili di proprietà di soggetti passivi concessi ad Onlus con contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, aventi destinazione diversa da quella abitativa o ufficio, incluse nei gruppi catastali “B”,“C” e “D”.

- maggiorazione comunale dello 0,3% (che si applica in aggiunta all’aliquota dello 0,76% di competenza dello Stato) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che non rientrano nei casi previsti nei punti successivi;

- Maggiorazione comunale dello 0,24% (che si applica in aggiunta all’aliquota dello 0,76% di competenza dello Stato)  per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per gli immobili in cui è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi, attività d’impresa, compreso il lavoro autonomo (sono esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D5, D8 e D4).

Infine, il Comune non applica alcuna maggiorazione per l’aliquota di sua competenza per gli immobili dati in comodato d’uso gratuito a cooperative sociali di tipo “B”, e ad associazioni di volontariato onlus iscritte nell’apposito Albo, che quindi sono soggetti solo all’aliquota dello 0,76% di competenza dello Stato.

Come accennato sopra, da quest’anno è previsto questo trattamento anche per le unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi che le concedono ad onlus, con contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, con destinazione diversa da quella abitativa o ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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