Adesso è possibile attribuire ai nuovi nati anche il cognome materno al momento della denuncia di nascita. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 28 dicembre 2016, infatti, è diventata efficace la sentenza della Corte costituzionale n. 286/2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del nostro ordinamento relative all’attribuzione del cognome ai figli.
In particolare, la sentenza si riferisce a quella parte della normativa che non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno".Con il recepimento della sentenza della Consulta, quindi, i genitori di comune accordo possono scegliere di attribuire anche il cognome della mamma, indipendentemente dal fatto che i genitori siano coniugati o meno.
Tale accordo potrà essere manifestato personalmente da entrambi i genitori al momento della denuncia di nascita o mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da entrambi, qualora la denuncia di nascita sia presentata da uno solo dei genitori, come solitamente avviene nel caso di figlio nato all’interno del matrimonio. In mancanza di accordo fra i genitori, o in assenza di una espressa richiesta in senso diverso, al nato continuerà ad essere attribuito il solo cognome del padre.