testata per la stampa della pagina

Rilascio certificato di regolare soggiorno per cittadini Comunitari

Contestualmente all’iscrizione anagrafica oppure in un momento successivo il cittadino UE può richiedere il rilascio di un attestato di regolare soggiorno. L’attestato è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo d’iscriversi all’Anagrafe previsto dalla legge per i cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a 3 mesi.

Dall’11 aprile 2007, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 30/2007, i cittadini dell’Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo superiore a tre mesi a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri famigliari in quanto lavoratori (subordinati o autonomi) o in possesso di risorse economiche sufficienti unitamente ad una polizza di assicurazione sanitaria. 
 

Per soggiorni di durata superiore ai 3 mesi è obbligatorio provvedere all’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza. Il soggiorno di durata inferiore a 3 mesi non è invece subordinato ad alcuna condizione o formalità.

Il cittadino dell’Unione Europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni di cui sopra. Tale diritto è esteso anche ai figli minori.
 
 
Come si fa?

Al fine del rilascio della suddetta certificazione è necessario produrre la specifica documentazione per dimostrare una delle seguenti condizione di regolarità di soggiorno.

Per il REGOALRE SOGGIORNO si deve dimostrare la condizione al momento del rilascio del certificato.

A) LAVORATORE (subordinato o autonomo):
Documentazione che attesti l'attività lavorativa subordinata o autonoma. Questo presupposto viene documentato per i lavoratori subordinati in uno dei seguenti modi: - ultima busta paga; - ricevuta di versamento dei contributi all’INPS; - contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL; - comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego; - ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro; - preventiva comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro;

per i lavoratori autonomi da: - certificato di iscrizione alla CCIAA o visura camerale; - attestazione di attribuzione della partita Iva; - iscrizione nell’albo professionale.
Nota: gli stessi documenti sono richiesti per i familiari UE a carico di cittadino comunitario o italiano.

B) STUDENTE O NON LAVORATORE:
1) Disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri famigliari (sotto forma di reddito periodico o di capitale accumulato) pari indicativamente ai seguenti importi:
Numero di persone - Importi
1 - € 5.818,93
2 - € 8.728,39
3 - € 11.637,85
4 - € 14.547,31
5 - € 17.456,77
6 - € 20.366,23 

2) Polizza assicurativa, pubblica o privata, che sia valida in Italia per almeno un anno e che preveda la copertura integrale dei rischi sanitari. I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37) soddisfano il requisito della copertura sanitaria ai fini dell’iscrizione anagrafica. 
3) (solo per chi è iscritto ad un corso di studio o di formazione professionale) Documentazione comprovante l’iscrizione al corso di studio o di formazione professionale.

C) FAMILIARI DI CITTADINI UE:
1) Atti originali, in regola con le norme su legalizzazione e traduzione, comprovanti la qualità di famigliare con il cittadino UE ai sensi dell’articolo 2 del d.Lgs. 30/2007;
2) Dimostrazione dei requisiti di soggiorno da parte cittadino UE al quale il famigliare si ricongiunge.

D) FAMILIARI DI CITTADINI EXTRA UE::
Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno.

 

E) FAMILIARE DI CITTADINI ITALIANI:
In quanto familiare (coniuge, figlio, ecc.) di cittadino italiano, vi è diritto di soggiorno (art. 15, 4 D. Lgs. 6/2/2007, n. 30). Il legame di parentela deve essere dimostrato con documenti autentici

F) ATTUALMENTE DISOCCUPATO

Mantiene lo status di lavoratore il disoccupato (perdita del lavoro involontaria) che abbia lavorato più di 12 mesi o, se ha lavorato meno di un anno, mantiene tale status per soli 12 mesi dalla data di termine del lavoro. Si dimostra la disoccupazione con la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) del Cpi ed l'eventuale percorso lavorativo.
Rimane lavoratore anche l’inabile al lavoro, l’infortunio o l’iscrizione ad un corso di formazione, la dimostrazione dovrà essere data dalla presentazione del contratto precedente e dalla certificazione medica o di iscrizione al corso.

 
Cosa Occorre?
 
Quanto Costa?

50 centesimi per i diritti di segreteria

 
Dove:

Piazzetta Cesenati del 1377, 1 - 47521 CESENA
Orari:
  • Da Lunedì a Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
  • Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
 
Via e-mail o fax:
E-mail : facile@comune.cesena.fc.it
 
Online:
Questo servizio non è disponibile on-line
.
 
Per Informazioni:
E-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547 356235 - 0547 356111
 
Quanto Tempo Serve?

Tempo allo sportello: 5 minuti

Termine: immediato

 
 
Normativa
 
Ti Potrebbe Interessare Anche
 
Responsabile
Alessandro Francioni
Settore servizi al cittadino e innovazione tecnologica
e-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547.356235
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito