Procedimento che permette di acquistare la cittadinanza italiana a seguito di filiazione, in riferimento ai casi stabiliti dall'Art.2 della Legge 91 del 1992.
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
II figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
L'acquisizione di cittadinanza di minorenne a seguito di riconoscimento di filiazione è automatica. L'istanza di riconoscimento di fiiazione deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile, da parte del genitore italiano, durante la minore età del cittadino, allegando l'Atto di nascita tradotto e legalizzato.
Per la richiesta di cittadinanza di maggiorenni, la dichiarazione deve essere fatta entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di eleggere la cittadinanza per filliazione, allegando:
Atto di riconoscimento o sentenza giudiziale di filiazione
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
Titolo di soggiorno
Per la richiesta di cittadinanza durante la minore età, non è previsto nessun costo.
Per i cittadini maggiorenni, è richiesto un versamento del contributo di 200 euro di cui art.1, c.12 L. 15/07/2009 n. 94 su specifici modelli depositati presso gli uffici postali
Dalle ore 11:00 alle 13:00
Tempo allo sportello: 20 minuti
Termine: 30 giorni