Procedimento che permette di acquistare la cittadinanza italiana a seguito di adozione da parte di cittadino italino, in riferimento ai casi stabiliti dalla Legge 91 del 1992.
Cittadinanza a seguito di adozione legittimante (art. 25)
Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
Il tribunale dei minorenni invia all'ufficiale di stato civile competente sentenza di adozione che viene trascritta nei registri di stato civile e annotata nell'atto di nascita.
La cittadinanza decorre dalla data della definitività del provvedimento di adozione(Art 26 c. 5 L 184/1983).
Cittadinanza italiana di minori in casi particolari (non legittimante Art. 44):
a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo e quindi impossibilità all'adozione legittimante.
La cittadinanza decorre dalla data della pronuncia del provvedimento di adozione.
Cittadinanza italiana per adozione internazionale in Paesi convenzionati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1993 (Art. 35 c.3)
L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti dell'adozione legittimante (per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome),l'adozione pertanto è efficace immediatamente nel nostro ordinamento dalla data della pronuncia del provvedimento straniero.
La cittadinanza decorre dalla data della pronuncia del provvedimento straniero.
Cittadinanza italiana per adozione internazionale in Paesi non convenzionati (Art. 35 c.4)
Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce al provvedimento dell'autorità straniera gli effetti di un affidamento preadottivo; il tribunale per i minorenni verifica che l'adozione pronunciata all'estero non sia in contrasto con i nostri principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, il tribunale se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia è conforme al suo interesse pronuncia l'adozione disponendone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
La cittadinanza decorre dalla data di definitività del provvedimento.
La procedura di acquisto della cittadinanza italiana è gestita dall'Ufficio di Stato Civile che riceve la relativa documentazione.
Residenza nel Comune di Cesena
Sentenza del Tribunale dei Minori
(arriva la richiesta dalla cancelleria)Decreto del Tribunale dei Minori
(arriva la richiesta dalla cancelleria) solo per Adozione internazionale Art.35 c.3Sentenza straniera tradotta e legalizzata
(prodotta dai genitori) solo per Adozione internazionale Art.35 c.3Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
di un genitore adottivoAtto di nascita tradotto e legalizzato
(prodotto dai genitori, sempre che l'atto non sia italiano)Titolo di soggiorno
Passaporto o documento equipollente in corso di validità
La presentazione della domanda è gratuita.
Dalle ore 11:00 alle 13:00
Tempo allo sportello: 20 minuti
Termine: 30 giorni