testata per la stampa della pagina

Cittadinanza Italiana - Riacquisto

Procedimento che permette di riacquistare la cittadinanza italiana dopo averla perduta, in riferimento ai casi stabiliti dalla Legge 91 del 1992.

Riacquisto dopo 1 anno di residenza - art.13 let.D

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
La cittadinanza decorre da un anno e un giorno successivi all'iscrizione in anagrafe.

Riacquisto con dichiarazione - art.13 let.C

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica.
La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione.

Riacquisto dopo abbandono dipendenze estere - art.13 let.E

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

REQUISITI SPECIFICI

  • Certificazione o altra documentazione che provi l'abbandono della carica/servizio straniero
  • Residenza in Italia da almeno 2 anni (e attuale a Cesena)

Riacquisto per servizio militare o lavoro statale - art.13 let.A e B

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: 
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare; 
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare.

Riacquisto a norma dell’art. 17

La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

REQUISITI SPECIFICI

  • Aver perduto la cittadinanza a norma degli art. 10 e 11 L 555/12 o per non aver reso l'opzione prevista all'art. 5 L 123/83
 
Come si fa?

La domanda si presenza sotto forma di istanza allo Sportello, di fronte all'Ufficiale di Stato Civile.

 
Cosa Occorre?
 
Quanto Costa?

Versamento del contributo di 200 euro di cui art.1, c.12 L. 15/07/2009 n. 94 su specifici modelli depositati presso gli uffici postali

 
Dove:

Piazzetta Cesenati del 1377, 1 - 47521 CESENA
Orari:
  • Da Lunedì a Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
  • Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
 
Via e-mail o fax:
E-mail : demografici@comune.cesena.fc.it
 
Online:
Questo servizio non è disponibile on-line
.
 
Per Informazioni:
E-mail: demografici@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547.356235 - 0547.356111
Orari:

Dalle ore 11:00 alle 13:00

 
Quanto Tempo Serve?

Tempo allo sportello: 20 minuti

Termine per la conclusione del procedimento: 30 giorni

 
Normativa
 
Ti Potrebbe Interessare Anche
 
Responsabile
Alessandro Francioni
Settore servizi al cittadino e innovazione tecnologica
e-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547.356235
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito