Con la Legge Regionale n. 9 del 16.07.2015, sono state introdotte rilevanti modifiche alla Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 in materia di mutamento d'uso rilevante sotto il profilo urbanistico, adeguando le disposizioni regionali in materia a quelle contenute nel Testo Unico 380/2001.
Il previgente art. 28 della L.R. 15/2013 è stato sostituito ed al comma 3 è espressamente previsto che "il mutamento di destinazione d'uso comporta una modifica del carico urbanistico qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
b) turistico ricettiva;
c) produttiva;
d) direzionale;
e) commerciale;
f) rurale".
Trattandosi di disposizione normativa cessano di avere efficacia eventuali disposizioni contrastanti contenute nei regolamenti comunali.
Nel caso particolare NON è più applicabile l'art. 11 comma 8 del Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che - nell'ambito della funzione terziaria come classificata all'art. 22 delle NdA del PRG - non assoggettava ad alcun titolo edilizio la variazione senza opere da U3/1 (esercizi di vicinato) a U3/6 (terziario diffuso), in zone in cui tale uso è ammesso (facendo salve le eventuali autorizzazioni / comunicazioni amministrative e/o sanitarie riguardanti l'esercizio della attività e l'eventuale accatastamento).
Si invitano pertanto professionisti ed associazioni a tenere come riferimento per gli interventi edilizi che comportano modifiche di destinazione d'uso le disposizioni regionali sopra richiamate.