In caso di ritrovamento / smarrimento di un oggetto è possibile rivolgersi all'Urp della Polizia Locale,
Se un oggetto rinvenuto non viene reclamato dal proprietario entro il termine di legge previsto (1 anno e 15 giorni), l'oggetto diviene di proprietà di colui che lo ha ritrovato.
CONSEGNA DI OGGETTI RINVENUTI A CESENA
Consegnare l'oggetto il prima possibile all’ufficio URP della Polizia Locale previo appuntamento, indicando le circostanze del ritrovamento.
Uno specifico avviso delle cose rinvenute sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cesena per favorire la restituzione dell’oggetto.
RITIRO DA PARTE DEL PROPRIETARIO
Il proprietario dovrà presentarsi personalmente all’URP della Polizia Locale previo appuntamento
- con documento d’identità valido;
- fornendo una descrizione dettagliata dell'oggetto smarrito e indicando il periodo di smarrimento con relativa denuncia, se fatta.
Martedì, giovedì, sabato ore 9-12 e giovedì ore 15.30-18.30
Esclusivamente su appuntamento da richiedere all'indirizzo e-mail: oggettirinvenuti@comune.cesena.fc.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.