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Approvazione P.U.A.

Premessa

In data 01/01/2018 è entrata in vigore la Legge Regionale del 21/12/2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.

La nuova disciplina prescrive le tempistiche affinché i Comuni adeguino la pianificazione urbanistica di competenza alle disposizioni della Legge Regionale medesima e, all’art. 4, regolamenta, dettandone termini perentori, il regime transitorio successivo all’avvio del procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico con riferimento anche ai piani attuativi di iniziativa pubblica e privata (comma 4, lett. c dell’art.4).
 
L’art. 4 comma 7 della LR 24/2017 e s.m.i. prevede che, alla conclusione della prima fase del periodo transitorio - intervenuta per il Comune di Cesena con l’assunzione della proposta del nuovo PUG intercomunale con deliberazione di C.C. n. 76 del 23 Settembre 2021 (esecutiva dal 26
Ottobre 2021) - oltre ai piani attuativi già approvati e convenzionati, continuino ad avere efficacia solo i piani attuativi  che, entro la medesima data, siano stati presentati e il cui procedimento di approvazione sia stato formalmente avviato entro la scadenza della prima fase transitoria (Parere del Servizio Giuridico del Territorio, disciplina dell’edilizia, sicurezza e legalità della Regione Emilia-Romagna del 14/05/2021 PG 468745).
 
A far data dal 26 Ottobre 2021 non è pertanto più possibile avviare procedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi del PRG 2000 e le loro varianti.  

 
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Iter di approvazione dei Piani e contenuti

L'attuazione dei nuovi comparti produttivi e residenziali sottoposti dal PRG a pianificazione urbanistica preventiva comporta la redazione di un progetto di Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata composto dagli elaborati previsti nel vademecum sui PUA riportato in calce. 
In conseguenza alla limitata finestra temporale disposta dal quadro normativo della L.R. 24/2017, sono stati messi a punto alcuni strumenti volti a semplificare ed accelerare quanto più possibile lo svolgimento del complesso procedimento di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.).

In particolare l’esame dei nuovi strumenti attuativi si svolgerà con conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 7 agosto 1990 n.241, prima della fase di deposito, del parere reso ai sensi dell’art.5 della LR 19/2008 (parere sismico) e della verifica di assoggettabilità e/o VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Alla conclusione della fase di partecipazione, l'organo competente assume il provvedimento di approvazione che determinerà la data di validità del Piano. Per l'alienazione dello stesso è necessaria la stipula della Convenzione urbanistica.
 
Con la sottoscrizione della convenzione urbanistica i soggetti attuatori si impegnano alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle altre opere infrastrutturali previste dal progetto e a rispettare nella progettazione dei lotti private le regole e le disposizioni riportate nel progetto del PUA.

Con Delibera n. 352 del 14/11/2019 la Giunta Comunale ha espresso gli indirizzi per l’approvazione e l’attuazione dei piani urbanistici di dettaglio del PRG 2000, tenendo conto degli specifici indirizzi in materia definiti dalla L.R. 24/2017 per il periodo transitorio fino alla approvazione del PUG, prevedendo che “le convenzioni urbanistiche contengano elementi di valutazione, anche economico-finanziaria, della effettiva fattibilità degli interventi proposti dai privati attuatori ed indichino tempi certi e quanto più possibile ravvicinati per la loro realizzazione al fine di non compromettere il perseguimento dell’obiettivo primario del contenimento del consumo di suolo mediante l’approvazione di trasformazioni non sorrette da effettive esigenze di realizzare nuovi edifici residenziali e/o produttivi e da concrete capacità finanziarie di investimento dei soggetti attuatori.”

Le convenzioni afferenti ai PUA dovranno prevedere termini perentori per la presentazione dei titoli abilitativi necessari alla attuazione degli interventi di urbanizzazione e di realizzazione degli edifici; il termine massimo di completamento di tutti gli interventi previsti è indicato in sei anni dalla approvazione del piano attuativo.

Entrando a far parte della documentazione del PUA, pertanto, la relazione economico-finanziaria e la relativa documentazione va presentata insieme alla domanda di approvazione del PUA, come gli altri elaborati grafici e tecnici.

Nel Regolamento edilizio comunale - Titolo III agli articoli 13, 14 e 15 sono stabiliti gli elementi funzionali alla redazione dei P.U.A.

Tali elementi sono dettagliati nel “Vademecum redazione P.U.A.”, insieme alla relazione economico-finanziaria, elaborato aggiuntivo ma determinante per l’approvazione, ai sensi della Delibera di Giunta n.352/2019.

Si evidenzia che il procedimento riportato all’art. 16 del Regolamento Edilizio è da ritenersi superato nella specifica della fase istruttoria (ovvero la fase antecedente al deposito del PUA), in quanto la stessa verrà svolta con conferenza dei servizi simultanea e sincrona, come sopra specificato.

Inoltre, i termini indicati al medesimo art. 16 del R.E. per il convenzionamento, la presentazione, il rilascio e l’attuazione dei titoli edilizi, sono superati dalle sopracitate disposizioni normative sopravvenute e dai contenuti della convenzione da stipularsi.

La documentazione necessaria per acquisire le determinazioni dei competenti servizi comunali e degli enti esterni (ASL, ARPA, Hera spa, Hera Luce srl, Consorzio di Bonifica, Autorità di Bacino, Amministrazione Provinciale, ecc.) viene allegata alla domanda di approvazione del PUA.



 

Per informazioni
Servizio associato Attuazione Urbanistica - PEEP - Settore Governo del territorio
Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA

E-mail: saporetti_s@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547.356434

Orari: 
Lunedì dalle 10.00 alle 13.00
 Mercoledì dalle 8.00 alle 13.00
 Giovedì dalle 14.30 alle 17.00
Previo appuntamento telefonico.

 (130.47 KB)Vademecum redazione PUA (130.47 KB).
 
Regolamento edilizio - Art. 15.
 
 
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