Conseguire il titolo abilitativo edilizio per eseguire gli interventi indicati all’art 13 della L.R. 15/2013 riguardanti edilizia residenziale. Per tali interventi, di seguito elencati, la SCIA è obbligatoria.
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all’articolo 7, comma 4 della legge (art 7 comma 4 lett a): le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio );
b) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico,individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo A-9, comma 1, dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell’edificio oggetto dell’intervento;
c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo che non presentino i requisiti di cui all’art 7 comma 4 lett. a);
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell’Allegato alla L.R.15/2013 , compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d’uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato, che non presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c bis);
f) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) le varianti in corso d’opera di cui all’art.22 della L.R. 15/2013;
h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
i) gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA.
Gli interventi di cui alla lett.b), ove non sussistano ragionevoli alternative progettuali, possono comportare deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai confini stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Per lavori abilitati con SCIA e con permesso di costruire, di valore superiore a 150.000 euro, è necessario presentare la comunicazione antimafia relativa alle imprese esecutrici.
Le istanze vanno presentate esclusivamente on line utilizzando la piattaforma SUAPER.
Le istanze riguardanti interventi di edilizia residenziale vanno indirizzate al Comune di Cesena; quelle riguardanti interventi di edilizia non residenziale (attività produttive) al SUAP dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio.
La SCIA è corredata dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto.
L’elenco dei documenti da presentare è riportato all’interno del modello reperibile sulla piattaforma.
SCIA UNICA
Se la SCIA comprende altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l’inizio dei lavori, l’interessato presenta un’unica SCIA che, a seguito della verifica di completezza, viene trasmessa dallo Sportello unico alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l’intervento edilizio.
SCIA CONDIZIONATA
Se la SCIA è subordinata all’acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione. Lo Sportello unico, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, convoca la conferenza di servizi, di cui all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e l’inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.
Gli interessati possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all’acquisizione degli atti di assenso comunque denominati prima della presentazione della SCIA.
Ove rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, lo Sportello unico vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.
Nel caso in cui rilevi violazioni della disciplina dell'attività edilizia che possono essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, lo Sportello unico ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, disponendo la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione del progetto.
SCIA DIFFERITA
Nella SCIA l’interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data ivi indicata.
E' previsto il pagamento dei diritti di segreteria (vedi Delibera di Giunta Comunale n.117/2023 come integrata con Delibera di Giunta Comunale n. 167/2023), tramite la piattaforma pagoPA.
Per il pagamento, è necessario generare un avviso online e pagare direttamente o scaricarlo e pagare con uno dei metodi previsti da pagoPA.
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SUE - Sportello Unico Edilizia
Validità e durata
I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
Decorsi tali termini, in assenza di proroga la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.