Ottenere il titolo abilitativo edilizio per eseguire le opere indicate all’art 17 della L.R. 15/2013:
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all’articolo 13, lettera m) della LR 15/2017;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
Nel caso di destinazioni produttive, il permesso di costruire costituisce endo-procedimento conferente nel procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 di competenza dello Sportello Unico delle Attività produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio
Se per il rilascio del permesso è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, a condizione che l’istanza presentata sia COMPLETA di tutta la documentazione necessaria.
Su istanza dell'interessato, la conferenza di servizi può essere convocata prima della domanda di rilascio del permesso. In tal caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4-bis della LR 15/2013
Se per il rilascio del permesso sono necessarie SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il rilascio del titolo.
Per lavori abilitati con SCIA e con permesso di costruire, di valore superiore a 150.000 euro, è necessario presentare la comunicazione antimafia relativa alle imprese esecutrici.
La domanda va presentata in una delle seguenti modalità:
Va inoltre completata la pratica SIT on-line ai fini dell’aggiornamento della cartografia.
La presentazione della domanda prevede il pagamento di:
>> Genera qui l'avviso per il pagamento con pagoPA
La ricevuta del versamento effettuato mediante pagoPA va allegata alla presentazione della domanda.
Nel caso di permesso oneroso è inoltre previsto il pagamento del contributo di costruzione calcolato in funzione dell’intervento previsto.
SUE - Sportello Unico Edilizia
Trascorsi 75 giorni dalla presentazione dell’istanza o dalla sua completa integrazione sulla domanda si forma il silenzio assenso ed i lavori possono essere iniziati.
Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.
In caso di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento il termine è raddoppiato.