Per gli interventi di seguito indicati, realizzati senza la prescritta autorizzazione in zona interessata dal vincolo di cui alla Parte Terza Tiolo I (Beni Paesaggistici) del Decreto Legislativo 42/2004, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi stessi, deve presentare apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (il Comune), ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
Possono essere sanati:
a) i lavori realizzati in assenza o in difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) l’impiego di materiali in difformità dell’autorizzazione paesaggistica;
c) i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Per quanto concerne il Comune di Cesena, sono sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 142, 1° comma del D.Lgs 42/2004:
d) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Uni co delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933 ed individuati sull’elaborato PS 6.3 del PRG
e) le zone boschive così come definite dall’art.63 della Legge Regionale 6/2009;
f) le zone di interesse archeologico.
Le istanze vanno presentate esclusivamente on line utilizzando la piattaforma SUAPER.
La presentazione della domanda prevede il pagamento di:
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La ricevuta del versamento effettuato mediante pagoPA va allegata alla presentazione della domanda.
SUE - Sportello Unico Edilizia
Il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica deve concludersi entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della domanda.