Il regolamento (CE) n. 952/2006, all’art. 9, dispone che le imprese accreditate per la produzione o la movimentazione di sostanze zuccherine e di isoglucosio, nonché le raffinerie a tempo pieno di zucchero di canna greggio, importatori, magazzini, hanno l’obbligo di istituire appositi registri di carico e scarico. I registri, composti di pagine numerate, vengono vidimati dal Comune in cui la Ditta ha la produzione o il magazzino del materiale trattato.
L’istanza di vidimazione deve essere presentata dal titolare del magazzino che detiene le sostanze zuccherine, su apposito modulo in bollo, allegando il registro da vidimare, le cui pagine devono essere debitamente numerate. Per ogni 100 pagine del registro va allegata una marca da bollo.
Domanda/Istanza in bollo da € 16,00
1 marca da bollo da € 16,00
ogni 100 pagine da vidimareIl servizio è gratuito
Tempo allo sportello: 5 minuti
Termine: 30 giorni