I produttori, gli import-export, i commercianti, ecc., di prodotti vitivinicoli devono tenere il registro di carico e scarico e devono farlo vidimare dall’Ufficio Repressione Frodi competente per territorio, o dal Comune nel cui territorio ha sede lo stabilimento o il deposito dove deve essere tenuto il registro, prima dell’uso.
Devono necessariamente essere vidimati i seguenti tipi di registri (art. 2, comma 1 del D.M. 22/11/1999):
In tutti gli altri casi, l’Ufficio Agricoltura può procedere alla vidimazione preventiva dei registri dei prodotti vitivinicoli.
I registri che le Ditte devono tenere in base alle vigenti norme, vanno vidimati presso l’Ufficio Repressione Frodi di Bologna – Via Jacopo di Paolo n.30, quando non sia stato ancora assegnato alle Ditte stesse il Codice identificativo.
La ditta deve presentare un’istanza indirizzata al Sindaco, su apposito modulo in bollo, redatta in modo dettagliato dal legale rappresentante, unitamente al registro da vidimare, che deve essere progressivamente numerato in ogni foglio.
1 marca da bollo da € 16,00
Il servizio è gratuito
Tempo allo sportello: 5 minuti
Termine: per la vidimazione dei registri è di 30 giorni