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Denuncia di nascita

La denuncia di nascita è obbligatoria:
Deve essere fatta entro dieci giorni dalla data del parto e serve per dare atto della nascita del bambino.

Se i genitori del bambino non sono sposati, l’atto di nascita dovrà contenere anche il riconoscimento di filiazione naturale per il quale si necessita della presenza di entrambi i genitori.

Se la madre non vuole essere nominata, la denuncia verrà effettuata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Il cognome e il nome del bambino saranno assegnati dall'Ufficiale di stato civile che redige l'atto.

 
Come si fa?

La denuncia di nascita può essere presentata, scegliendo fra una delle seguenti modalità:

 

  • da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale (ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Dpr 396/2000), presso l'istituto/Ospedale in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
  • da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita o di residenza dei genitori, entro dieci giorni dalla data del parto;
  • ​ da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto.

 

Per gli AIRE, solo presso il Comune di nascita.

 

 
Cosa Occorre?
 
Quanto Costa?

Il servizio è gratuito

 
Dove:

Piazzetta Cesenati del 1377, 1 - 47521 CESENA
Orari:
  • Da Lunedì a Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
  • Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
 
Via e-mail o fax:
E-mail : facile@comune.cesena.fc.it
 
Online:
Questo servizio non è disponibile on-line
.
 
Per Informazioni:
E-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547 356235 - 0547 356111
 
Quanto Tempo Serve?

Tempo allo sportello: 15 minuti

Termine: immediato

 
Normativa
 
Responsabile
Alessandro Francioni
Settore servizi al cittadino e innovazione tecnologica
e-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547.356235
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