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Rilascio certificato di soggiorno permanente per cittadini Comunitari

Il cittadino UE che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale può richiedere l’attestato di soggiorno permanente.

L’attestato è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo d’iscriversi all’Anagrafe previsto dalla legge per i cittadini dell'Unione Europea e il diritto a soggiornare in maniera permanente in Italia.

Dall’11 aprile 2007, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 30/2007, i cittadini dell’Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo superiore a tre mesi a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri famigliari in quanto lavoratori (subordinati o autonomi) o in possesso di risorse economiche sufficienti unitamente ad una polizza di assicurazione sanitaria. 

Per soggiorni di durata superiore ai 3 mesi è obbligatorio provvedere all’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza. Il soggiorno di durata inferiore a 3 mesi non è invece subordinato ad alcuna condizione o formalità.

 
Come si fa?

Al fine del rilascio della suddetta certificazione è necessario produrre la specifica documentazione per dimostrare una delle seguenti condizione di regolarità di soggiorno.

L'ufficiale d'anagrafe verifica la regolarità del soggiorno legale e continuativo secondo le modalità previste dal d.lgs. 30/2007. Il decreto legislativo prevede che la richiesta debba essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste per la maturazione del diritto. La condizione che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente deve intendersi che nel corso dei cinque anni di soggiorno l’interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste nel decreto legislativo e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento. Non pregiudicano la continuità del soggiorno le assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, ovvero le assenze di durata superiore giustificate dall’assolvimento di obblighi militari ovvero fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti ( la gravidanza e la maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo). 

 

A) LAVORATORE (subordinato o autonomo):
Documentazione che attesti l'attività lavorativa subordinata o autonoma. Questo presupposto viene documentato per i lavoratori subordinati in uno dei seguenti modi: - ultima busta paga; - ricevuta di versamento dei contributi all’INPS; - contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL; - comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego; - ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro; - preventiva comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro; per i lavoratori autonomi da: - certificato di iscrizione alla CCIAA o visura camerale; - attestazione di attribuzione della partita Iva; - iscrizione nell’albo professionale.
Nota: gli stessi documenti sono richiesti per i familiari UE a carico di cittadino comunitario o italiano.

 

B) NON LAVORATORE:
1) Disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri famigliari (sotto forma di reddito periodico o di capitale accumulato) pari indicativamente ai seguenti importi:
Numero di persone - Importi
1 - € 5.818,93
2 - € 8.728,39
3 - € 11.637,85
4 - € 14.547,31
5 - € 17.456,77
6 - € 20.366,23 

2) Polizza assicurativa, pubblica o privata, che sia valida in Italia per almeno un anno e che preveda la copertura integrale dei rischi sanitari. I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37) soddisfano il requisito della copertura sanitaria ai fini dell’iscrizione anagrafica. 
3) (solo per chi è iscritto ad un corso di studio o di formazione professionale) Documentazione comprovante l’iscrizione al corso di studio o di formazione professionale.

 

C) FAMILIARI DI CITTADINI UE:
1) Atti originali, in regola con le norme su legalizzazione e traduzione, comprovanti la qualità di famigliare con il cittadino UE ai sensi dell’articolo 2 del d.Lgs. 30/2007;
2) Dimostrazione dei requisiti di soggiorno da parte cittadino UE al quale il famigliare si ricongiunge.

D) FAMILIARI DI CITTADINI EXTRA UE:
Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno. 

 
Cosa Occorre?
 
Quanto Costa?

50 centesimi per i diritti di segreteria

 
Dove:

Piazzetta Cesenati del 1377, 1 - 47521 CESENA
Orari:
  • Da Lunedì a Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
  • Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
 
Via e-mail o fax:
E-mail : facile@comune.cesena.fc.it
 
Online:
Questo servizio non è disponibile on-line
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Per Informazioni:
E-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547 356235 - 0547 356111
 
Quanto Tempo Serve?

Tempo allo sportello: 20 minuti

Termine: 30 giorni

 
Allegati
 
Normativa
 
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Responsabile
Alessandro Francioni
Settore servizi al cittadino e innovazione tecnologica
e-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547.356235
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