Serve, nei casi consentiti dalla legge, a cambiare il proprio cognome o nome, ai sensi della circolare ministeriale n. 14 del 21/05/2012.
Chiunque voglia cambiare il proprio nome o cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o voglia aggiungere al proprio un altro nome o cognome, deve fare domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
La domanda deve chiaramente indicare le variazioni richieste, di sostituzione o di sola modifica e il richiedente deve obbligatoriamente esporre le ragioni di tale richiesta e fornire la documentazione necessaria e ritenuta utile a sostenere l'istanza.
La nuova normativa provvede ad abrogare gli artt. 84,85,86,87 e 88 del Dpr 396/2000, che trattavano specificamente della richiesta di cambio di cognome, introducendo tale fattispecie all'interno del novellato testo dell'art 89, ora applicabile sia a tutte le ipotesi di cambio di cognome,sia al cambio di nome.
Il procedimento si articola in 4 fasi distinte:
1) Presentazione della domanda in Prefettura
La domanda va presentata presso la Prefettura di residenza tramite apposita modulistica (o al proprio Consolato in caso di residenza all'estero)
2) Richiesta di affissione all'Albo pretorio del Comune di residenza e di nascita
Se la Prefettura considera valide le motivazioni per il cambio di nome/cognome, rilascia un primo decreto che deve essere pubblicato sia nel Comune di Nascita che di Residenza.
3) Consegna della referta di pubblicazione alla Prefettura per la stesura del decreto finale.
Una volta trascorso il periodo di pubblicazione all'albo (30 giorni), il comune chiama il cittadino per prelevare la referta di avvenuta pubblicazione da presentare in Prefettura.
La Prefettura, se non sono sorti cause ostative, emettere il decreto finale di cambiamento nome/cognome da far trascrivere negli atti di stato civile.
4) Cambio nome/cognome (in Comune)
Il decreto che autorizza il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome deve essere annotato a cura dell'ufficiale di stato civile e su istanza del richiedente nell'atto di nascita dell'interessato, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome(ad esempio i figli).
L'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del comune della nascita o del matrimonio,che deve provvedere ad analoga annotazione.
L'efficacia del decreto rimane sospesa fino all'adempimento delle formalità sopra indicate.
Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.
La trascrizione del decreto è su richiesta dell'interessato (se minore di chi esercita la podestà genitoriale) previo appuntamento. Se non viene richiesta, il decreto è privo di efficacia.
La richiesta in PREFETTURA deve essere presentata in marca da bollo ad eccezione del caso di cambiamento di nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivelante l'origine naturale.
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
Il Prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda.
L'affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.
Trascorsi i termini, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, viene emesso un secondo decreto del Prefetto che autorizza il cambiamento richiesto.
Una volta ottenuto il decreto finale he autorizza il cambiamento di nome/cognome, va presentata richiesta di affissione all'Albo Pretorio online al Comune di attuale Residenza e di Nascita presentando i seguenti documenti:
Una volta ottenuto il Decreto che autorizza il cambiamento di nome/cognome, in COMUNE viene fatta richiesta di affissione all'Albo Pretorio, presentando i seguenti documenti:
Decreto di concessione di cambio cognome/nome emesso dal Prefetto
Residenza o nascita nel Comune di Cesena
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
Un esercente la potestà genitoriale (se minore)
Delega e fotocopia del documento di identità del delegante (nel caso non si presenti direttamente l'interessato)
1 marca da bollo da € 16,00
Il servizio non prevede costi
Per questo servizio non è prevista la prenotazione
L'affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi
Tempo allo sportello: 15 minuti
Termine per la conclusione del procedimento: 120 giorni
Per avere consulenza e informazioni qualificata rivolgersi a:
SPORTELLO PROVINCIALE DELLA PREFETTURA/COMUNE DI CESENA, Piazzetta I Cesenati del 1377 n. 1 – 47521 Cesena, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
Accesso senza appuntamento. Munirsi di numero al Punto accoglienza dello Sportello Facile.