La determinazione dell'indennità di esproprio può essere eseguita attraverso tre differenti modalità:
- Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio (art. 20 DPR 327/2001)
- Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprio (art. 22 bis DPR 327/2001)
- Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (art. 22 DPR 327/2001)
Le procedure di cui sopra hanno in comune un ulteriore percorso inerente al "pagamento o deposito dell'indennità provvisoria".
Il pagamento dell'indennizzo si ha quando l'espropriato condivide l'indennità offerta dall'Amm.ne. Il deposito presso la Cassa DDPP dell'indennità è effettuato verso quelle indennità che non sono condivise con l'espropriato.
Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, vi sono due distinti percorsi per la determinazione dell'indennità definitiva, il primo prevede la nomina di un Collegio di Tecnici il secondo attraverso l'ausilio della Commissione Provinciale Espropri
Il pagamento o il deposito sono elementi essenziali alla successiva fase di emissione ed esecuzione del decreto di esproprio.
Modulistica di riferimento in caso di condivisione dell'indennizzo.