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Casi particolari

VOTO NEL LUOGO DI RICOVERO - E ALTRI CASI PARTICOLARI
Gli elettori ricoverati in luoghi di cura (ospedali, cliniche), case di riposo, centri di recupero per tossicodipendenti  oppure i detenuti in carcere possono votare nel luogo in cui si trovano, purché ne abbiano fatto domanda e abbiano il diritto di voto

VOTO DEI DEGENTI NEI LUOGHI DI CURA

I degenti negli ospedali e nelle case di cura aventi diritto di voto sono ammessi ad esprimere il loro voto nel luogo dove è situato l'ospedale o la casa di cura.
Gli interessati debbono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tramite il Direttore Sanitario della struttura nella quale sono ricoverati, una dichiarazione attestante la volontà di votare nel luogo di degenza.
La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è iscritto ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale, risultante dalla tessera elettorale in suo possesso; inoltre, deve contenere l'attestazione del Direttore Sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore.
Il Sindaco provvede immediatamente a rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori degenti.

Gli elettori per esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza devono necessariamente essere in possesso della propria tessera elettorale.

 
 
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