Si ricorda ai contribuenti che il 17/12/2012 scade il termine di pagamento della rata a saldo dell'IMU.
Con Delibera di Giunta Comunale n° 343 del 30/10/2012 e' stata stabilita per l'anno 2012 una riduzione generalizzata nella misura del 20% dei valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale 18/12/2008, n° 221.
Aliquota ordinaria per fabbricati, terreni agricoli (anche incolti) ed aree fabbricabili Si applica alla generalità degli immobili, incluse le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, ad eccezione di quelli soggetti alle altre aliquote sotto riportate. |
1,06 % (di cui aliquota 0,38% di competenza dello Stato) |
Aliquota ridotta per abitazione principale (e relative pertinenze) - Si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, e relative pertinenze, individuate secondo quanto stabilito per l'abitazione principale (delibera CC. n. 91/2012). - Si applica anche all'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e relative pertinenze, individuate secondo quanto stabilito per l'abitazione principale. Per beneficiare dell'agevolazione occorre presentare all'ufficio competente (Servizio Tributi)apposita comunicazione attestante la condizione di non locazione dell'unità immobiliare, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione medesima (art. 13 del Regolamento IMU adottato con deliberazione CC. n. 92/2012). |
0,4 % |
Aliquota ridotta per: a) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali, secondo l'apposito contratto agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per beneficiare dell'aliquota ridotta occorre che il conduttore abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'unità immobiliare e che la stessa sia integralmente locata (circostanza che deve risultare dal contratto di locazione registrato); b) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate a studenti universitari, secondo l'apposito contratto transitorio, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 e 3, della Legge n. 431/1998. Per i casi sopra riportati l'aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze, purché locate unitamente all'abitazione (per le pertinenze si applicano gli stessi limiti e definizioni previsti per l'abitazione principale). Comunicazione - Per beneficiare dell'aliquota ridotta (0,76%) per i casi sopra esposti occorre presentare apposita comunicazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'agevolazione. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione (per l'anno 2012 - 17 dicembre 2012). Ai fini IMU non sono valide le comunicazioni già presentate ai fini ICI negli anni passati, né quelle eventualmente rese ai medesimi fini nel corrente anno. |
0,76% (di cui aliquota 0,38% di competenza dello Stato) |